Ottemperanza e reiterazione dell’ordine istruttorio: l’inerzia dell’Amministrazione non estingue il dovere di riscontro (TAR Abruzzo Ordinanza n. 244 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione dell’ordinanza istruttoria da parte dell’Amministrazione non determina la stasi del procedimento né tantomeno l’estinzione del giudizio. Il giudice amministrativo, investito della domanda di esecuzione del giudicato, ha il dovere di reiterare l’ordine istruttorio rimasto inadempiuto, assegnando un nuovo termine per l’adempimento e rinviando la trattazione della causa a una successiva camera di consiglio. Tale potere è esercitato al fine di garantire l’effettività della tutela e di sollecitare la pubblica amministrazione al rispetto del giudicato, nella consapevolezza che l’inerzia dell’ente non può tradursi in una sostanziale denegata giustizia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza favorevole, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’assegnazione di una determinata sede di servizio. A fronte della mancata esecuzione spontanea della pronuncia da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
Il giudice amministrativo, con ordinanza istruttoria n. 64 del 2026, aveva richiesto all’Amministrazione un riscontro in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato. Alla successiva camera di consiglio, l’Amministrazione non aveva fornito alcuna risposta all’invito istruttorio.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha rilevato il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria n. 64 del 2026, senza che tale silenzio potesse essere interpretato come una tacita acquiescenza o come un motivo di decadenza del ricorso.
Nella cornice del giudizio di ottemperanza, la funzione primaria del giudice è quella di assicurare l’esecuzione del giudicato. L’ordinanza istruttoria rappresenta uno strumento conoscitivo e sollecitatorio volto a verificare lo stato di attuazione della pronuncia e a acquisire elementi utili per la decisione sull’eventuale nomina del commissario ad acta. La mancata risposta dell’Amministrazione, pertanto, non può paralizzare il procedimento, ma impone al giudice di adottare misure ulteriori per superare l’inerzia.
In tale prospettiva, il Collegio ha ritenuto di dover reiterare l’ordinanza istruttoria, assegnando all’Amministrazione un termine perentorio di giorni venti, decorrente dalla comunicazione o notifica della nuova ordinanza, per ottemperare a quanto richiesto. Contestualmente, ha fissato la camera di consiglio del 23 ottobre 2026 per il seguito della trattazione, al fine di verificare l’avvenuto adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, valutare le conseguenti determinazioni, inclusa la nomina del commissario ad acta richiesta dalla ricorrente.
La decisione si caratterizza per la sua natura ordinatoria e non decisoria, in quanto volta a mantenere il contraddittorio e a sollecitare la collaborazione dell’Amministrazione, che nel giudizio di ottemperanza è tenuta a un comportamento attivo e collaborativo. La scelta di reiterare l’ordine e non di decidere immediatamente nel merito, pur in presenza dell’inerzia, evidenzia la volontà del giudice di percorrere la via della persuasione istituzionale prima di ricorrere a misure coercitive o sostitutive, come la nomina del commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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