Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2643 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può ottenere il soddisfacimento del diritto di credito accertato dal giudicato, ma i conteggi da lui prodotti non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Spetta al giudice verificare misura e decorrenza di capitale, interessi legali e interessi di mora secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, il ricorso per ottemperanza è accolto e, in caso di persistente inerzia, è nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma di euro 500,00 all’anno. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 13.5.2024.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e gli interessi andrà comunque verificata l’esatta misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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