Acquisizione gratuita al patrimonio comunale ipso iure per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Campania n. 62 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, adottato ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e costituisce effetto automatico e necessitato della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di 90 giorni. L’acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione si produce ipso iure alla scadenza del termine, per effetto delle regole dell’obbligo propter rem, senza che rilevi la successiva adozione dell’accertamento di inottemperanza. Ne consegue che l’atto acquisitivo è vincolato, privo di discrezionalità, adeguatamente motivato dal solo accertamento dell’inottemperanza e del decorso del termine. La mancata notifica dell’accertamento di inottemperanza non inficia il provvedimento, avendo la previa notifica portata di garanzia procedimentale nei soli casi in cui il proprietario deduca e comprovi l’impossibilità materiale di adempiere.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario pro quota di un immobile già adibito ad autofficina, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene. A monte vi era un’ordinanza di demolizione per opere abusive, rimasta inottemperata. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica dell’accertamento di inottemperanza e di essersi attivato per la rimozione dell’abuso solo dopo aver conosciuto il provvedimento acquisitivo, avendo altresì trasferito altrove l’attività. Chiedeva l’annullamento dell’atto.
Il Comune si costituiva in giudizio. L’istanza cautelare di sospensione veniva respinta. La causa giungeva alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Il fulcro della decisione è la ricostruzione della fase intermedia tra ingiunzione e acquisizione. Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il Comune ordina la demolizione al proprietario e al responsabile; segue un termine di 90 giorni entro cui i destinatari possono adempiere spontaneamente o chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del medesimo d.P.R.
Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, secondo cui alla scadenza del termine l’Amministrazione è ipso iure proprietaria del bene abusivo e il responsabile non è più legittimato a proporre istanza di sanatoria. Il termine è quindi perentorio e invalicabile, anche a fronte della proroga introdotta dal c.d. decreto “Salva casa” (d.l. n. 69 del 2024, convertito con l. n. 105 del 2024).
Da ciò la distinzione tra fase perfezionativa dell’effetto traslativo, connessa alla mera decorrenza del termine, e fase successiva a carattere ricognitivo. Quest’ultima può sopravvenire anche a distanza di anni, per inerzia dei Comuni, senza differire conseguenze già prodottesi.
La natura ricognitiva dell’accertamento di inottemperanza riduce la portata della previa notifica a garanzia procedimentale nei soli casi, “più di scuola che reali”, di comprovata impossibilità di demolire per malattia invalidante. Il Collegio ha inoltre richiamato l’orientamento più recente del Consiglio di Stato (Sez. II n. 9409 del 2025; Sez. VII n. 9941 del 2025), che qualifica l’acquisizione come sanzione autonoma, con presupposto diverso dall’abuso edilizio, consistente nella mancata ottemperanza all’ordine.
Il Tribunale ha poi respinto il secondo motivo: il ricorrente non ha documentato di aver avviato e ultimato il ripristino prima della scadenza del termine o della notifica dell’acquisizione, e la tardiva ottemperanza non preclude le ulteriori sanzioni. Infine, quanto al difetto di motivazione, il provvedimento recava l’esatta indicazione dell’area acquisita, con particella catastale, subalterni e metratura, consentendo la trascrizione. Il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.