Esclusione illegittima per offerta con maggiori garanzie di asetticità (TAR Emilia-Romagna n. 1376 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Deve ritenersi illegittima l’esclusione da una procedura di gara di un’offerta che, in relazione ai requisiti di minima richiesti dalla lex specialis, non difetti di alcun elemento essenziale ma rechi un elemento aggiuntivo idoneo ad aumentare il livello di prevenzione della contaminazione, come un telo di protezione del confezionamento secondario. In tale evenienza, la presenza dell’elemento ulteriore non integra una non rispondenza ai requisiti minimi, ma costituisce una caratteristica migliorativa che avrebbe dovuto essere apprezzata in sede di attribuzione del punteggio, dovendosi escludere che l’offerta di un “qualcosa in più” possa essere sanzionata con l’estromissione dalla gara in assenza di una specifica ragione che giustifichi l’esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente veniva esclusa dalla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per interventi di oculistica, relativamente al lotto n. 67 “custom pack per vitrectomia”. La stazione appaltante contestava la conformità al capitolato tecnico del prodotto offerto, ritenendo difforme la presenza di un telo di dimensioni 100×100 cm, non previsto negli atti di gara, che avvolgeva l’intero kit comprensivo del camice chirurgico taglia L, posto all’esterno del telo che avvolge il resto della componentistica.
Avverso l’esclusione e gli atti della procedura, la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la riammissione alla gara. Si costituiva in giudizio l’Azienda USL della Romagna, contestando la fondatezza delle doglianze e sostenendo che il soccorso istruttorio non sarebbe stato comunque ammissibile a fronte di una documentazione tecnica che esplicitava la non rispondenza ai requisiti di minima.
La Motivazione del TAR
Il Collegio, definendo la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ha rilevato la perfetta coincidenza tra il prodotto offerto e la campionatura depositata, chiarendo che la questione atteneva esclusivamente alla presenza di un elemento ulteriore e non alla mancanza di un requisito essenziale. È emerso, infatti, che il camice di misura L era posizionato all’esterno del custom pack, esattamente come prescritto, ma che l’intero kit era avvolto da un telo protettivo aggiuntivo non richiesto dalla lex specialis.
Il TAR ha ritenuto tale esclusione illogica e immotivata, evidenziando come la ratio della previsione di gara fosse dichiaratamente quella di consentire alla strumentista di vestirsi senza contaminare il custom pack. La presenza di un ulteriore telo che avvolge l’intero prodotto non può che aumentare il livello di prevenzione della contaminazione, realizzando pienamente la finalità di asetticità perseguita dalla stazione appaltante.
Quanto alla dedotta non ammissibilità del soccorso istruttorio, il Collegio ha precisato che i requisiti di minima dovevano ritenersi di per sé esistenti, poiché il prodotto offerto non difettava di elementi essenziali ma offriva, in realtà, una maggiore garanzia di asetticità. Sul punto, è stato anche osservato come non sia oggettivamente ipotizzabile che un set possa essere fornito senza un involucro atto a contenerlo, tanto che lo stesso capitolato imponeva la previsione di un sacco contenitore nel confezionamento secondario, elemento peraltro oggetto di valutazione ai sensi del punto 6.2, che attribuiva a tale aspetto un punteggio.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che la presenza del telo aggiuntivo non configurasse una difformità sanzionabile con l’esclusione, ma avrebbe, al più, potuto costituire oggetto di valutazione nell’attribuzione del punteggio, trattandosi di caratteristica del confezionamento secondario. Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha annullato gli atti impugnati e disposto la riammissione in gara della ricorrente, condannando la stazione appaltante al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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