Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1274 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. fonda l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, con la conseguenza che la misura delle somme richieste dal creditore non vincola l’Amministrazione per capitale residuo e interessi, da verificare secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, il TAR dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, escludendo somme manifestamente inique e sproporzionate.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza n. 825/2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00, oltre interessi legali. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., ed è stata notificata in forma esecutiva.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa recata dal titolo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Su questa base il ricorso è accolto e l’inottemperanza è dichiarata.
Il punto giuridico centrale riguarda la natura del giudizio. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e segg. cod. civ..
Il TAR accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima dell’azione per il recupero coattivo.
In accoglimento, il Collegio assegna all’Amministrazione un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, e degli accessori di legge. Rigetta invece la richiesta di cui alla lettera b) del ricorso, reputando la misura richiesta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza alcun compenso, rientrando l’incarico nei compiti istituzionali.
Le spese di causa sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, non essendo controverso l’inadempimento, liquidate sulla base della Tabella 21 dell’allegato “A” al DM n. 55 del 2014, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Collegio dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza sui possibili profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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