Illegittima la valutazione militare senza apporto istruttorio dei superiori competenti (TAR Puglia n. 4 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La redazione dei documenti caratteristici del personale militare è disciplinata dall’art. 689 del d.P.R. n. 90/2010, che impone la compilazione della scheda valutativa da parte dell’autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego, richiedendo un effettivo e diretto rapporto di servizio. Ove manchi tale condizione, l’autorità valutatrice deve astenersi dal giudizio. Qualora il militare sia stato adibito a più incarichi, il compilatore è tenuto a richiedere elementi informativi all’autorità militare dalla quale il giudicando dipendeva per le mansioni ulteriori. Il giudizio valutativo, pur espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo quando sia il frutto di un travisamento dei fatti o di un processo logico non coerente con i presupposti istruttori. È illegittima la valutazione che non consideri l’esito giurisdizionale che ha annullato la sanzione disciplinare posta a fondamento del giudizio peggiorativo.

Il Fatto

Un militare in servizio presso un reggimento di fanteria impugnava la scheda valutativa relativa al periodo 2 ottobre 2020 – 29 agosto 2021, recante la qualifica di “superiore alla media”. Il provvedimento era stato preceduto da due annullamenti in autotutela delle schede originarie e ricompilate, disposti dall’Amministrazione per vizi procedimentali.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità del giudizio, sostenendo che la qualifica sarebbe dovuta essere “eccellente” e che l’Amministrazione aveva valutato una mansione (“sistemista della rete di trasporto”) mai effettivamente assegnata, essendo stato il militare impiegato in altri incarichi non sottoposti all’autorità del compilatore. Inoltre, l’autorità valutante non aveva acquisito elementi informativi dai superiori gerarchici cui il militare era concretamente sottoposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento valutativo viziato sotto molteplici profili. In primo luogo, ha rilevato l’erroneità dei presupposti di fatto, poiché l’Amministrazione ha attribuito al militare una mansione mai svolta, fondando su tale base il giudizio negativo.

In secondo luogo, il Tribunale ha riscontrato la violazione dell’art. 689, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010: il compilatore, non avendo avuto un rapporto diretto e continuativo con il valutando per l’intero periodo considerato, avrebbe dovuto astenersi dal giudizio o richiedere elementi informativi e relazioni tecniche all’autorità dalla quale il militare dipendeva per gli incarichi ulteriori, come previsto dall’art. 693, comma 1, lett. c) dello stesso decreto. L’omissione di tale apporto istruttorio ha reso il giudizio arbitrario, poiché solo i superiori che avevano lavorato a stretto contatto con il valutando erano in grado di esprimere una valutazione personale e obiettiva.

La Corte ha inoltre precisato che i giudizi sul personale militare, pur rientrando nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non sono sottratti al sindacato giurisdizionale quando risultino il prodotto di un travisamento dei fatti o di un iter logico incongruo. Ha richiamato il principio per cui la documentazione caratteristica non ha natura sanzionatoria ma è uno strumento organizzativo volto a fotografare l’efficienza dei dipendenti.

Infine, il Collegio ha valorizzato la circostanza che l’unica ragione del giudizio peggiorativo – la sanzione disciplinare – era stata annullata in sede giurisdizionale da una precedente sentenza dello stesso TAR, rendendo illogica la persistenza di una valutazione negativa fondata su un presupposto venuto meno. La scheda è stata conseguentemente annullata, fermo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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