Ottemperanza per la carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 600 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere. In caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della struttura debitrice, con facoltà di delega, che opera come organo ausiliario del giudice. Al commissario è riconosciuta la facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto, ove i fondi specifici risultino incapienti.
Il Fatto
La ricorrente, una docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico di riferimento. Il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’accredito della somma di 1.500,00 euro, con interessi e rivalutazione, secondo le regole previste per i docenti a tempo indeterminato.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, ma non aveva ricevuto esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza n. 764/2024 era stata notificata al Ministero in data 4 febbraio 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Il ricorso in ottemperanza, notificato il 5 febbraio 2026, risultava quindi tempestivo, essendo decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha precisato che il termine di centoventi giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e che, prima di tale scadenza, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di specie, l’Amministrazione non aveva effettuato alcun adempimento, né risultava avere ottemperato successivamente alla proposizione del ricorso.
L’accoglimento del ricorso ha comportato la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ottemperanza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha disposto la nomina del commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha infine specificato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente della stessa Amministrazione, non è dovuto alcun compenso. Ha altresì chiarito che, in caso di incapienza dei fondi di bilancio destinati a tali pagamenti, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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Nota della Redazione
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