La deplorazione per inottemperanza all’ordine di vigilanza costituisce illecito di mera condotta (TAR Emilia-Romagna n. 350 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito disciplinare consistente nell’inottemperanza a un ordine del superiore gerarchico, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. C), d.lgs. n. 449/1992, si configura come illecito di mera condotta, che si perfeziona per la semplice azione, a prescindere dalla circostanza che l’evento dannoso si sia effettivamente verificato. Nessuna norma impone che gli ordini di servizio debbano essere “accettati” o “sottoscritti per accettazione” dall’incolpato, né la mancata identificazione dei detenuti positivi al Covid rileva ai fini della sussistenza dell’illecito. La sanzione della deplorazione, non connotata da particolare severità, resiste alle censure di illogicità e difetto di istruttoria quando la condotta negligente e imprudente dell’agente si sia verificata prima del sopravvenire di un malessere non grave, che non integra gli estremi della forza maggiore.
Il Fatto
Con ordine di servizio del 3 aprile 2021, il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il V Reparto dell’Istituto Penitenziario era incaricato di vigilare affinché i detenuti positivi al Covid restassero chiusi e isolati nelle camere di pernottamento, uscissero uno alla volta e non si fermassero nei corridoi.
Il 16 aprile 2021, durante il turno antimeridiano, il ricorrente, addetto al servizio di sorveglianza, contattava telefonicamente il superiore gerarchico lamentando un malessere e chiedendo di essere sostituito, minacciando di abbandonare altrimenti il posto. Giunto sul luogo, il superiore riscontrava una situazione di disordine: una ventina di detenuti, tra cui alcuni positivi al Covid, sostavano nel corridoio. Il ricorrente, trovato lontano dal luogo di vigilanza, abbandonava successivamente l’Istituto senza autorizzazione, comunicando solo in seguito la sua assenza per malattia. L’Amministrazione irrogava la sanzione della deplorazione per violazione degli ordini superiori e per comportamento turbativo del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la mancata valutazione dello stato di malattia. Il Tribunale ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato che il malessere fosse dovuto a una patologia grave tale da porlo in stato di incapacità per forza maggiore, e che comunque la trasgressione dell’ordine si era verificata prima del sopraggiungere del malore, per causa imputabile alla sua negligenza e imprudenza. Il malessere, intervenuto quando la situazione di pericolo si era già realizzata, è stato presumibilmente determinato dalla “somatizzazione” della consapevolezza del disagio organizzativo prodotto.
Quanto al secondo motivo, la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione dell’ordine di servizio è stata ritenuta inconducente: nessuna norma prescrive che gli ordini debbano essere accettati o sottoscritti. Parimenti irrilevante è la dedotta mancata informativa, atteso che il ricorrente, svolgendo le mansioni di addetto alla sorveglianza, era a conoscenza dei propri doveri di diligenza e di non abbandono del posto.
La mancata identificazione dei detenuti positivi è stata giudicata pretestuosa, in quanto l’illecito di mera condotta si perfeziona per la semplice azione, prescindendo dalla verificazione dell’evento dannoso. Infine, l’abbandono del posto di lavoro risulta “per tabulas” dalla comunicazione di assenza per malattia presentata in orario di servizio, essendo le dedotte discordanze relative a circostanze temporali marginali.
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Nota della Redazione
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