Accesso agli atti sull’esclusione dall’esame universitario (TAR Sicilia n. 2404 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti che individua con sufficiente determinatezza i documenti richiesti, la cui esistenza deve ritenersi effettiva secondo l’id quod plerumque accidit, integra l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990. Il silenzio-rigetto formatosi su tale istanza è illegittimo e il giudice amministrativo condanna l’amministrazione all’ostensione dei documenti, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La qualificazione dell’interesse ostensivo prescinde dalla fondatezza nel merito delle ragioni sostanziali che il richiedente intende tutelare.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto a un corso di laurea triennale abilitante alla professione sanitaria presso l’Università degli Studi di Messina, doveva ancora sostenere l’esame di Scienze Mediche per concludere il ciclo di studi. In più occasioni aveva tentato la prova, ma la possibilità gli era stata preclusa per una asserita mancanza dei requisiti necessari allo svolgimento della stessa.
Per conoscere le ragioni di tale preclusione e valutare eventuali illegittimità in sede giudiziaria, l’8 gennaio 2026 ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto copia autentica dei verbali, con allegati fogli presenze, relativi alla propria posizione nelle sessioni d’appello del 17 giugno, 3 luglio e 17 luglio 2025. Formatosi il silenzio-rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 9 marzo 2026 e depositato il 20 marzo 2026, per l’annullamento del silenzio e l’accertamento del diritto alla visione, con condanna dell’amministrazione all’ostensione. L’Università si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo da una preliminare verifica di ammissibilità della domanda. Ha osservato che l’istanza rivolta all’amministrazione contiene tutti gli elementi che consentono di individuare i documenti richiesti, i quali, secondo l’id quod plerumque accidit, devono ritenersi effettivamente esistenti. La descrizione delle sessioni d’esame e della posizione dello studente è stata giudicata sufficiente a delimitare l’oggetto della pretesa ostensiva.
Superato il vaglio dell’individuazione, il Tribunale ha escluso che nella fattispecie difettasse la legittimazione sostanziale. Ha ritenuto non dubbia la ricorrenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, secondo la definizione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990. Il Collegio ha quindi ritenuto che la preclusione lamentata dallo studente e la prospettata azione giudiziaria sui relativi atti fondino un interesse conoscitivo meritevole di tutela.
L’istanza ex art. 116 c.p.a. è stata pertanto accolta e l’amministrazione condannata al rilascio dei documenti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, in formato elettronico o cartaceo, con diritto al rimborso delle spese di riproduzione eventualmente sostenute.
Il Tribunale ha inoltre predisposto la misura attuativa del giudicato. In caso di persistente inottemperanza, ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Messina, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà in luogo dell’amministrazione rimasta inadempiente nell’ulteriore termine di trenta giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, a carico dell’amministrazione inottemperante, previa presentazione della nota specifica delle spese entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza del termine dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di lite, liquidate secondo il d.m. n. 55/2014 in considerazione della non particolare complessità del giudizio, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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