Illegittima la valutazione ASN basata su motivazione apodittica e omissione della monografia (TAR Lazio n. 13456 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale deve essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a formule assertive o stereotipate; il difetto di motivazione che impedisce di comprendere le ragioni del diniego dei titoli è sindacabile dal giudice amministrativo. La valutazione delle pubblicazioni deve considerare l’opera di maggiore impegno scientifico presentata dal candidato; l’omessa considerazione della monografia nella parte valutativa del giudizio determina un vizio di contraddittorietà interna della motivazione. Le controdeduzioni depositate in giudizio non possono sanare il difetto di motivazione, configurandosi altrimenti un’integrazione postuma vietata dal principio di separazione dei poteri.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica, con attività scientifica sviluppata nel campo della bioetica, ricompresa nella declaratoria del settore. La Commissione, composta da docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi da quello di provenienza del candidato, ha acquisito il parere pro veritate di un esperto e ha espresso giudizio negativo di non idoneità, articolato su tre profili: valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica (sub a), riconoscimento di un solo titolo su sette (sub b) e giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni (sub c).
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità, deducendo cinque motivi di censura, tra cui la violazione dell’autovincolo procedimentale nella scelta del revisore, il difetto assoluto di motivazione nella valutazione dei titoli e l’illegittimità della valutazione delle pubblicazioni per l’analisi limitata a due soli lavori e la mancata considerazione della monografia presentata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha premesso che il giudizio della Commissione ASN costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata all’organo collegiale, ma che il sindacato giurisdizionale si estende alla verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche, non limitandosi al controllo formale ed estrinseco. Il giudizio di non idoneità, in quanto espressione di valutazione discrezionale, deve essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a formule meramente assertive o stereotipate.
Con riferimento alla valutazione dei titoli, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo concernente il difetto di motivazione: il giudizio collegiale e quelli individuali hanno negato il riconoscimento di cinque titoli su sette con un’unica formula apodittica e tautologica, identica per tutte le categorie e priva di riferimenti individualizzanti. La Commissione, pur potendo legittimamente negare il riconoscimento dei titoli, avrebbe dovuto indicare sinteticamente per quale ragione ciascuna categoria di attività dichiarate non soddisfacesse lo specifico criterio selezionato.
Il Collegio ha inoltre escluso che il vizio motivazionale possa ritenersi sanato dalle controdeduzioni depositate dalla Commissione in corso di giudizio, rilevando che il raffronto tra il giudizio impugnato e le controdeduzioni evidenzia come queste ultime introducano per la prima volta ragioni specifiche per ciascun titolo, configurando un’integrazione postuma della motivazione vietata dal principio di separazione dei poteri e dalla garanzia del giusto processo.
Quanto alla valutazione delle pubblicazioni, il TAR ha ritenuto che l’art. 4 del D.M. n. 120/2016 elenchi tassativamente i criteri di valutazione e che la mancata considerazione, nella parte valutativa del giudizio, della monografia di maggior impegno scientifico — pur riconosciuta come apprezzabile dal revisore — determini un vizio di contraddittorietà interna della motivazione. Il giudizio formula una premessa positiva senza trarne alcuna conseguenza né spiegarne il superamento, e l’analisi critica si concentra esclusivamente su due pubblicazioni minori. Ulteriori profili di incompletezza motivazionale sono stati ravvisati nella discrasia tra le valutazioni del revisore e quelle dei Commissari in ordine alla coerenza della produzione scientifica con il settore e nella declinazione del criterio della collocazione editoriale in termini non coincidenti con la previsione normativa.
L’accoglimento dei motivi terzo e quarto, investendo entrambi i pilastri su cui si fonda il giudizio di non idoneità, determina l’annullamento integrale del giudizio impugnato e la necessità di rinnovare ab initio la valutazione del candidato con una Commissione in diversa composizione. Le spese sono state compensate, in ragione della natura meramente conformativa della pronuncia.
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Nota della Redazione
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