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Sospensione attività d’impresa e rettifica anagrafica del lavoratore: legittimo il secondo provvedimento (TAR Puglia n. 471 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività d’impresa adottata ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 non richiede che tra l’accesso ispettivo e l’irrogazione della sanzione intercorra un rapporto di immediata successione cronologica, purché il provvedimento costituisca la risultante di un’attività accertativa realmente svolta e non presenti divergenze sostanziali con essa. La rettifica delle generalità del lavoratore irregolarmente occupato, emersa a seguito di accertamenti successivi, non incide sulla legittimità del provvedimento che, annullando e sostituendo il precedente, si fondi sul medesimo fatto storico accertato in sede di ispezione. Le dichiarazioni rese dai funzionari ispettivi nel verbale di primo accesso sono assistite da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., sicché la presenza del lavoratore irregolare non può essere contestata in assenza di querela di falso. L’attività ispettiva non deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con la parte verificata e l’identificazione del soggetto irregolarmente occupato rientra nei poteri dell’organo di vigilanza.

Il Fatto

In data 19 settembre 2024, funzionari dell’Ispettorato del lavoro effettuavano un accesso ispettivo presso il cantiere edile di una società subappaltatrice, rinvenendo un lavoratore intento al lavoro, privo di documento di identità e non regolarmente assunto. Il soggetto dichiarava false generalità. All’esito dell’accesso, l’Ispettorato adottava il provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa, successivamente annullato e sostituito da un nuovo provvedimento del 25 settembre 2024, a seguito della rettifica dei dati anagrafici del lavoratore, identificato con l’ausilio dei registri anagrafici del Comune di residenza. La società proponeva ricorso amministrativo avverso il nuovo provvedimento, dichiarato irricevibile e comunque infondato dalla Direzione Interregionale del Lavoro. La ditta impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la società lamentava la natura “postuma” dell’accertamento posto a base della sospensione del 25 settembre 2024. Il Collegio ha evidenziato che il provvedimento impugnato rinvia espressamente all’attività accertativa svolta il 19 settembre 2024, richiamando il verbale di primo accesso ispettivo e la fede privilegiata ad esso riconosciuta dall’art. 2700 c.c. La redazione di un secondo provvedimento si è resa necessaria esclusivamente per la rettifica dei dati anagrafici del lavoratore, senza che ciò configuri un nuovo accertamento o una violazione del principio di contestualità tra ispezione e sanzione.

Quanto all’identificazione del lavoratore, il TAR ha precisato che gli ispettori possono procedervi anche a distanza di sei giorni dall’accesso, senza dover richiedere l’intervento della polizia giudiziaria, non ricorrendo i presupposti per il trattenimento di cui all’art. 349 c.p.p. Il potere di identificazione è ricompreso nelle funzioni di accertamento attribuite all’organo di vigilanza dagli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981. Il Collegio ha inoltre escluso che la divergenza sul luogo di ritrovamento del lavoratore infici l’attendibilità delle dichiarazioni dei verbalizzanti, trattandosi di mera discrasia non rilevante.

Con riferimento alla mancata contestazione di violazioni all’impresa appaltatrice principale, il Tribunale ha precisato che il rapporto di lavoro rilevante è esclusivamente quello tra la subappaltatrice e i lavoratori rinvenuti in cantiere. L’omessa contestazione ad altri soggetti non ha ricadute sulla validità del provvedimento di sospensione, legittimamente adottato in presenza dei presupposti di legge. Il TAR ha infine ritenuto assorbita la censura sull’irricevibilità del ricorso amministrativo, stante l’infondatezza nel merito delle doglianze riproposte, e ha respinto il ricorso con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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