Silenzio assenso escluso se l’istanza di condono è priva dei requisiti sostanziali (TAR Sicilia n. 1107 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il silenzio assenso costituisce strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione: la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo. Ne consegue che il silenzio assenso è escluso allorché l’istanza di condono sia priva dei requisiti sostanziali per il suo accoglimento. Le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico sono insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, salvo il concorso delle condizioni ivi previste. In assenza dei presupposti di legge per la sanabilità, il parere dell’autorità preposta al vincolo ha carattere vincolato e non richiede la previa comunicazione di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di sanatoria edilizia ex art. 32 della legge n. 326/2003 per un fabbricato adibito ad abitazione, chiedendo alla competente Soprintendenza il nulla osta paesaggistico in ragione dell’area di insistenza dell’immobile. Solo nel 2023, dopo che il Comune aveva accordato la sanatoria, la Soprintendenza aveva emesso la nota recante rigetto dell’istanza di nulla osta.

Il ricorrente impugnava tale provvedimento deducendo la formazione del silenzio assenso sull’istanza ai sensi dell’art. 46 della legge regionale n. 17/2004, la non incidenza dell’abrogazione successiva e della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, e l’omessa comunicazione del preavviso di diniego. L’Amministrazione convenuta chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del terzo condono in Sicilia, regolato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, che richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003. La disposizione statale, al comma 27, lett. d), esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli, tra cui quelli ambientali e paesistici, istituiti prima dell’esecuzione delle opere, quando queste siano non conformi alle prescrizioni urbanistiche.

Richiamata la giurisprudenza consolidata — tra cui Cons. Stato, sez. I, n. 90 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 8781 del 2022 — il Tribunale individua le condizioni che consentono la sanatoria in area vincolata, tutte da accertare congiuntamente: realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Il Collegio esamina quindi l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, che sembrava ammettere la regolarizzazione delle opere in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. La Corte costituzionale n. 252 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità di tale norma, chiarendo che il richiamo all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe anche i limiti della sanatoria e che le previsioni statali sui limiti al condono assurgono a norme di grande riforma economico-sociale. La circolare n. 2/2022 del Dipartimento regionale dei Beni culturali ha dato applicazione a tale divieto.

Su questa base la tesi della condonabilità dell’opera in zona a vincolo relativo è infondata. Alla non condonabilità consegue l’esclusione del silenzio assenso: in assenza dei presupposti di legge per la sanabilità, il parere è vincolato e la preclusione della sanatoria è assoluta, con la conseguenza che, stante la natura dell’atto, non è richiesta la previa comunicazione di rigetto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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