Improcedibilità dell’ottemperanza se l’Amministrazione riesercita il potere con nuovo provvedimento (TAR Puglia n. 385 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda volta all’esecuzione di una sentenza di annullamento con salvezza del riesercizio del potere diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché l’Amministrazione adotti un nuovo provvedimento che, a prescindere dalla sua fondatezza, valga a dare esecuzione al dictum giudiziale. In tale evenienza, il giudice dichiara improcedibile la domanda di esecuzione e dispone la conversione del rito in quello ordinario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm., per la trattazione delle censure avverso l’atto sopravvenuto, la cui legittimità non può essere sindacata in sede di ottemperanza ma soltanto nella sede ordinaria del giudizio. L’esecuzione del giudicato, mediante l’adozione del nuovo provvedimento, esclude la necessità della nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la determinazione con cui la Provincia di Lecce aveva assoggettato alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale il progetto di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano. Con sentenza n. 619/2025, il Tribunale aveva accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione, annullando il provvedimento e gli atti presupposti, con salvezza del riesercizio del potere.
A seguito dell’annullamento, la Provincia di Lecce adottava la determina n. 1027 del 22 luglio 2025, con la quale assoggettava nuovamente il progetto alla procedura di V.I.A., richiamando espressamente l’esecuzione della sentenza. Avverso tale nuovo provvedimento e gli atti connessi, la società proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato ovvero, previa conversione del rito, l’annullamento degli atti, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato, con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che il ricorso era divenuto, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza n. 619/2025 aveva annullato il provvedimento di assoggettabilità a V.I.A., facendo salvo il riesercizio del potere alla stregua delle ragioni indicate in motivazione.
La determina n. 1027 del 22 luglio 2025 e tutti i pareri e atti istruttori connessi e consequenziali, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza delle eccezioni in rito e delle censure sollevate dalla ricorrente, valgono a dare esecuzione al dictum giudiziale. Il contegno dell’Ente provinciale, pertanto, non può essere valutato in sede di ottemperanza, ma soltanto nella sede ordinaria del giudizio, ove potranno essere esaminate le doglianze avverso l’atto sopravvenuto.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato improcedibile la domanda volta all’ottemperanza della sentenza e ha disposto la conversione del rito in quello ordinario per la trattazione delle restanti questioni, la cui udienza pubblica sarà fissata previa produzione di istanza a cura della parte più diligente. Nulla è stato disposto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., avendo l’Amministrazione già provveduto all’esecuzione del giudicato, e la regolazione delle spese di lite è stata rinviata alla pronuncia definitiva.
Nota della Redazione
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