Deroghe emergenziali e dovere di istruttoria nelle opere commissariali (TAR Marche n. 680 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dei poteri emergenziali, pur legittimando la realizzazione di opere in deroga alle discipline ordinarie, non esonera l’amministrazione commissariale dall’obbligo di una compiuta istruttoria e di una motivazione rafforzata, tanto più quando la scelta incida su interessi concorrenti di pari o maggiore dignità, quali la tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e il governo del territorio. Il parere favorevole con prescrizioni reso in conferenza di servizi può condizionare l’approvazione solo nei limiti in cui il loro recepimento sia tecnicamente possibile in fase di progettazione esecutiva, altrimenti esso equivale a un dissenso. La deroga alle ordinarie competenze comunali in materia urbanistica non lede il riparto tra organi elettivi e dirigenti, poiché il rappresentante unico partecipa alla conferenza in posizione equiordinata rispetto alle altre amministrazioni. La disposizione dell’art. 5.1.2.3 delle N.T.C. 2018, che vieta di ottenere il franco idraulico con il sollevamento del ponte durante la piena, non può essere estesa a un divieto generalizzato dell’uso dei martinetti.
Il Fatto
Alcune associazioni ambientaliste impugnano il decreto del Vice Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del settembre 2022 n. 7 del 27 gennaio 2025, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo del nuovo ponte da ricostruire nel Comune di Senigallia, con effetto di variante al P.R.G. e di dichiarazione di pubblica utilità. Con tre successivi atti di motivi aggiunti le ricorrenti estendono l’impugnazione al decreto n. 50 del 1° aprile 2025, recante approvazione del progetto esecutivo, e al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 56/2025 sull’interpretazione delle N.T.C. 2018. Chiedono inoltre di dichiarare inefficaci i decreti per sopravvenuto contrasto con il P.A.I. e di inibire l’avvio dei lavori.
La vicenda nasce dalla ricostruzione del ponte, demolito nell’ottobre 2023 dopo l’alluvione, in una sede spostata più a monte rispetto a quella storica. Le associazioni contestano la scelta localizzativa, il sacrificio della prospettiva paesaggistica del centro storico e l’insufficienza dell’istruttoria; resistono le amministrazioni statali, la Regione e il Comune, con intervento ad opponendum di un comitato di imprese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Sul piano procedimentale, il Tribunale ricostruisce la vicenda dei pareri espressi in conferenza di servizi: il Comune e la Soprintendenza hanno formulato rilievi critici, ma giuridicamente si tratta di pareri favorevoli con prescrizioni, non di atti negativi. Il parere favorevole condizionato deve contenere prescrizioni tecnicamente recepibili in fase esecutiva, altrimenti consentirebbe a una sola amministrazione di bloccare indebitamente l’approvazione.
Il Collegio esclude che l’intervento in area esterna al vincolo integri illegittimità: la scelta di progettare l’opera al di fuori delle aree vincolate non è vizio, e non risultano imposti vincoli di tutela indiretta. Quanto al vincolo ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, l’Ordinanza n. 922/2022 consente la deroga all’art. 146 del medesimo decreto, di cui il Vice Commissario si è avvalso, con la conseguenza che la Soprintendenza non era tenuta al parere paesaggistico.
Sulla dedotta pretermissione degli organi politici comunali, il Tribunale osserva che la conferenza di servizi disciplinata dalla normativa emergenziale non prevede l’intervento del Consiglio o della Giunta, e che analogo effetto di variante automatica è già previsto da norme ordinarie. Quanto all’art. 5.1.2.3 delle N.T.C. 2018, interpretato dalle ricorrenti nel senso di ammettere il sollevamento del ponte prima della piena, il Collegio aderisce alla lettura del Consiglio Superiore: l’inciso “durante la piena” è rafforzativo di un divieto generalizzato, e la norma mira a prevenire malfunzionamenti dei sistemi di sollevamento.
Sul fronte idraulico, il Tribunale rileva che l’area ricadeva già in zona classificata R4 secondo il parere del Genio Civile, e che le misure di salvaguardia non trovano applicazione quando la quasi totalità dell’opera ricade già in area a rischio; le N.T.A. del P.A.I. consentono le infrastrutture viarie in attraversamento previo parere vincolante dell’autorità idraulica, nella specie acquisito. Sono infine respinte le censure sull’uso dei martinetti in opere preesistenti e l’istanza istruttoria del 4 marzo 2026, ritenuta superflua.
Nota della Redazione
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