Ottemperanza per accredito integrale sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 2347 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato, non limitandosi al pagamento del solo importo capitale ma includendo anche gli accessori espressamente riconosciuti in sentenza, quali interessi e rivalutazione monetaria. L’avvenuto adempimento parziale successivo alla proposizione del ricorso non determina la cessazione della materia del contendere, ma comporta la declaratoria di persistente inottemperanza per la parte residua. In caso di perdurante inerzia, è ammessa la nomina di un commissario ad acta quale strumento per assicurare l’integrale attuazione della pronuncia, senza che sia dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni istituzionali affidate a dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all’accredito sulla carta del docente dell’importo di € 1.500,00, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
A seguito dell’inadempimento del Ministero, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, deducendo la mancata esecuzione del giudicato. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva all’accredito del solo importo nominale, omettendo la corresponsione degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso, essendo stata la sentenza notificata quale titolo esecutivo prima della proposizione del ricorso.
Nel merito, il tribunale ha osservato che l’Amministrazione, pur costituita in giudizio, non aveva provato l’avvenuta integrale esecuzione della pronuncia, né aveva contrastato la pretesa del ricorrente, sostenuta da idonea documentazione. La parziale esecuzione intervenuta successivamente alla notifica del ricorso non era satisfattiva del diritto riconosciuto, permanendo l’obbligo di corrispondere gli accessori.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, dichiarando l’inottemperanza e assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito del maggiore importo tra interessi e rivalutazione, con detrazione dei pagamenti eventualmente già effettuati. È stato altresì nominato, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta.
Il collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura adeguata alla limitata attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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