Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 930 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta inesecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente alla pretesa creditoria. L’amministrazione è tenuta a provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, non potendo limitarsi a contestare la pretesa. All’accertamento dell’inadempimento consegue l’assegnazione di un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina del commissario ad acta. L’art. 114 c.p.a. fonda il potere del giudice di sostituirsi all’amministrazione inadempiente mediante il commissario, il cui compenso grava sull’ente inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice di Pace di Paola l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza era stata condannata al pagamento di una somma in favore del creditore, oltre interessi e spese. La pronuncia è stata confermata in appello dal Tribunale di Paola, che ha condannato l’appellante alle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore. La sentenza di appello non è stata impugnata ed è passata in giudicato; il titolo esecutivo è stato notificato.

Non avendo ottenuto il pagamento, i creditori hanno adito il TAR Calabria con ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate e il rimborso della somma corrisposta per il rilascio della certificazione di passaggio in giudicato. L’Azienda Sanitaria non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato i presupposti dell’azione di ottemperanza, ravvisandoli nel titolo giudiziale definitivo e nella perdurante inesecuzione. Ha rilevato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione passata in giudicato.

Punto decisivo è la distribuzione dell’onere probatorio: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mancata allegazione di fatti estintivi o satisfattivi ha quindi confermato la persistenza dell’inadempimento.

Ricorrendo i requisiti previsti dagli artt. 112 ss. del c.p.a., il ricorso è stato accolto. Il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’ASP di Cosenza di provvedere all’esecuzione del giudicato mediante pagamento delle somme, al netto di quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso Ufficio, affinché provveda entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza dei ricorrenti. Il compenso del commissario, ove nominato, è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso della somma corrisposta per il rilascio della certificazione di passaggio in giudicato, in quanto funzionale alla soddisfazione del credito, e ha condannato l’ASP al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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