Porto d’armi: il decorso del tempo non sana il giudizio di inaffidabilità (TAR Toscana n. 1077 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudizio prognostico di affidabilità del richiedente può fondarsi anche su fatti non penalmente rilevanti e risalenti nel tempo. Il decorso del tempo non integra di per sé una sopravvenienza positiva idonea a superare il giudizio negativo, quando la condotta pregressa, per particolare violenza e gravità, sia ancora idonea a perdurare di significato sulla personalità attuale del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Firenze ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il provvedimento richiama precedenti dinieghi fondati su una condotta di particolare violenza posta in essere nel 2002. La Questura ha motivato il rigetto osservando che il decorso del tempo e l’assenza di ulteriori pregiudizi non integrano, di per sé, le sopravvenienze positive richieste dalla legge in capo a chi chiede di essere autorizzato a portare armi.

Il ricorrente ha articolato un unico motivo, lamentando che il provvedimento si fonderebbe esclusivamente su fatti risalenti a più di venti anni prima, con conseguente giudizio non attuale e illogico, non essendogli stata mossa nel frattempo alcuna censura sulla condotta di vita. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti, depositando gli atti procedimentali e una memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 43 del r.d. n. 733 del 1931 (TULPS), a norma del quale la licenza può essere ricusata a chi non può provare la propria buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi. Riconosce poi l’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nel rilascio delle autorizzazioni di polizia, specie se per fini ludici, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 3738 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 4403 del 2019: il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto, riconoscibile solo a fronte della piena sicurezza circa il buon uso.

Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità valorizzando situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza che sia necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. Il rilascio dipende quindi da un giudizio prognostico complessivo, che può basarsi anche su fatti non rilevanti penalmente e pure su fatti risalenti nel tempo.

Il ricorso si incentra sulla presunta inattualità del giudizio di inaffidabilità. Il Collegio rileva però che la Questura ha motivato espressamente e convincentemente sul punto, evidenziando come le vicende giudiziarie e personali del ricorrente, seppur risalenti, abbiano delineato una personalità non estranea alla possibilità di abusare del titolo richiesto. La valutazione rispetta i canoni di ragionevolezza, poiché la condotta del 2002, per la sua particolare violenza, è idonea a perdurare di significato e a gettare un’ombra sulla personalità attuale.

Il Collegio sottolinea che, sebbene il reato di lesioni fosse stato dichiarato estinto per remissione della querela, nella sentenza del Tribunale di Firenze il fatto è stato ritenuto provato dalle dichiarazioni della vittima, di un testimone e dal referto ospedaliero. La ricostruzione dei colpi inferti alla ex compagna, proseguiti anche dopo la caduta e con l’uso del casco, conferma la gravità della condotta. Appare dunque ragionevole che a porre rimedio a tale brutalità non basti il decorso del tempo, permanendo il dubbio su una personalità aggressiva o sulla mancanza di autocontrollo, incompatibili con l’autorizzazione a portare armi al seguito.

Il giudizio di inaffidabilità resiste quindi al vaglio di legittimità, in funzione di tutela preventiva dai pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità. Il ricorso è respinto, non essendo la decisione impugnata affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza. Le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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