Ottemperanza al giudicato di esproprio tra creditori solidali e poteri del Commissario (TAR Calabria n. 627 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di perdurante inadempienza, assegna un termine all’ente e nomina il Commissario ad acta. Grava sull’amministrazione, e non sul privato, l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Quando la sentenza riconosce le spese processuali a più ricorrenti in regime di solidarietà attiva, ciascun concreditore può esigere l’intero credito, salva la rivalsa nei rapporti interni. Il difetto di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente agisce quale genitore esercente la responsabilità parentale sul figlio minore, erede del dante causa, per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa a definizione del procedimento riassunto dopo rinvio dalla Corte di Cassazione. Il titolo aveva determinato le indennità dovute dal Comune di Reggio Calabria per l’espropriazione e l’occupazione legittima di un fondo, ordinando il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti e condannando l’ente alle spese.

Il Comune, ritualmente notificato, non si è costituito. Alla camera di consiglio il ricorso è stato spedito in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento della autorità di cosa giudicata della sentenza oggetto di ottemperanza, ritualmente notificata all’ente all’indirizzo PEC risultato riconducibile allo stesso, con attestazione di conformità apposta dal difensore ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. Ne consegue il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale richiama il principio per cui spetta alla P.A. dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale (Cass. SS.UU. n. 13.533/2001). Nel caso concreto l’amministrazione non ha fornito alcuna prova, neppure quanto al pagamento delle spese processuali in favore dell’altro creditore solidale.

Integrati i presupposti dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., il Collegio delimita l’accoglimento alle statuizioni in favore della ricorrente, con esclusione di quelle riferite al germano, estraneo al giudizio. Quanto alle indennità, riconosce l’obbligo di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme liquidate in favore dell’odierna istante, oltre interessi legali sull’importo residuale e per l’indennità di occupazione legittima.

Sul capo delle spese, il Tribunale distingue. Per il primo giudizio e per il giudizio di cassazione la condanna ai due terzi era stata pronunciata indistintamente in favore di entrambi i ricorrenti: opera la solidarietà attiva, che faculta ciascun concreditore a richiedere l’intero, salva la rivalsa interna, così che l’ottemperanza è accolta per l’interezza delle somme. Per il giudizio di rinvio, invece, l’accoglimento resta nei limiti di quanto statuito in favore della ricorrente.

Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’ente di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, nominando, in caso di inutile scadenza, il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Commissario deve curare l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione e il pagamento, anche mediante reperimento materiale delle somme: l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono causa di impedimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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