Diniego di cittadinanza per segnalazioni penali e condotta dei familiari (TAR Lazio n. 1596 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, il diniego è espressione di un potere altamente discrezionale e non richiede una condanna penale definitiva. Le valutazioni sull’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto in sede amministrativa, con la conseguenza che le risultanze penali possono essere apprezzate negativamente anche a prescindere dagli esiti del processo, senza violazione del principio di presunzione di innocenza, in applicazione del principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici. L’Amministrazione può valorizzare mere notizie di reato, nonché la condotta penalmente rilevante di familiari conviventi, quale indice del grado di integrazione del nucleo in cui l’istante vive. Il giudizio prognostico di inaffidabilità e l’interesse legittimo pretensivo del richiedente recedono dinanzi alla preminente esigenza di tutela dell’ordine pubblico e dei principi fondamentali della convivenza sociale.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, presentava in data 15.1.2016 alla Prefettura di Forlì-Cesena la richiesta di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’Interno, con decreto adottato il 24.12.2019 e notificato il 29.1.2020, respingeva la domanda. La motivazione richiamava il rapporto della Questura di Forlì-Cesena dell’11.07.2018, dal quale emergevano a carico del richiedente una segnalazione del 25.04.2018 per gli artt. 614 e 610 cod. pen., una sospensione della patente dell’8.06.2015 e una segnalazione del 07.01.2015 per l’art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, oltre a una denuncia del 2011 a carico della madre convivente per l’art. 625 cod. pen.
Esaurito il contraddittorio procedimentale con il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e le osservazioni del difensore, il Ministero riteneva lo straniero non integrato nel tessuto sociale. Il ricorrente impugnava il decreto deducendo violazione dell’art. 9, lettera f), legge n. 91/1992, eccesso di potere per motivazione apparente e tautologica, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti, lamentando l’assenza di un effettivo bilanciamento tra interesse pubblico e interesse alla concessione dello status civitatis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Secondo il TAR, il Ministero ha legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui all’art. 9 legge n. 91/1992, assolvendo all’onere di motivazione e senza violare i criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi. Depongono in tal senso la pluralità e, in taluni casi, la gravità dei fatti contestati, distribuiti in un arco temporale esteso, nonché la loro lettura non atomistica ma complessiva, quale indice della personalità dell’autore e del contesto in cui il richiedente appariva inserito.
Il TAR ribadisce che le valutazioni sull’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo. Le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono quindi essere valutate negativamente in sede amministrativa anche a prescindere dagli esiti del processo, in omaggio al principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici. Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio conferma la legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza (TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 11026/2022, 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno della conclusione il TAR richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solo dei fatti penalmente rilevanti, ma anche dell’area della prevenzione dei reati e di ogni situazione di astratta pericolosità sociale, con apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del richiedente (Cons. Stato, sez. III, n. 1057/2022; n. 5491/2025; n. 4684/2023). La diversità di piano rispetto al processo penale è giustificata dal diverso rigore probatorio — nella condanna “oltre ogni ragionevole dubbio“, nel diniego il “fondato sospetto” — e dal fatto che la cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei diritti politici (Cons. Stato, sez. III, n. 8364/2023).
Il Collegio valorizza infine la condotta dei componenti del nucleo familiare, e in particolare della madre convivente, richiamando la pronuncia del TAR Lazio, sez. II-quater, n. 1840/2015 e la TAR Lazio, sez. I-ter, n. 13300/2020: la convivenza e lo stretto grado di parentela rendono significativa l’influenza del familiare sull’istante. Il giudizio prognostico di inaffidabilità non appare irragionevole né sproporzionato, perché l’interesse legittimo pretensivo del richiedente recede dinanzi alla tutela dell’ordine pubblico (Cons. Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021). Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 610 c.p. – Violenza privata
- Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti