Carta docente ai docenti precari: ottemperanza e no interessi sul credito (TAR Lombardia n. 3433 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna il Ministero dell’Istruzione a erogare la carta docente al personale docente non di ruolo, ove passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce valido titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’importo riconosciuto dal titolo esecutivo giudiziale, determinato al valore nominale ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, non può essere maggiorato di interessi legali, nemmeno in sede di giudizio di ottemperanza. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione il termine per adempiere e nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo annuo di € 500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’amministrazione, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio: l’azione di ottemperanza concerne esclusivamente l’obbligo di erogare la carta docente, non estendendosi alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, per le quali non è stata esperita la medesima azione nel presente giudizio.
Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. Il titolo esecutivo era passato in giudicato e notificato ritualmente, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. La costituzione in giudizio del Ministero, priva di deduzioni circa l’an e il quantum del credito, ha comportato la declaratoria di inottemperanza.
La Corte ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.
Quanto alla domanda di interessi, il TAR l’ha respinta: la somma riconosciuta dal giudice ordinario, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, è indicata al valore nominale e non è suscettibile di maggiorazioni, in coerenza con il precedente del TAR Lombardia n. 1768/2025. Il ricorso è stato accolto, con condanna alle spese di lite e distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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