Inottemperanza all’obbligo di presa in carico del minore per il trattamento ABA (TAR Calabria n. 628 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione su cui ricade l’onere della prova dell’esecuzione del giudicato non può limitarsi a non costituirsi. Il mancato riscontro all’istruttoria disposta dal Collegio, valutabile ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a., integra prova dell’inadempimento. Da ciò consegue, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’ordine di dare esecuzione alla sentenza entro un termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. L’inerzia dell’amministrazione anche rispetto all’istruttoria processuale giustifica la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti.
Il Fatto
Con la sentenza n. 223 del 22.03.2024, il TAR ha accertato il diritto di un minore alla presa in carico da parte dell’azienda sanitaria provinciale, ai fini dell’erogazione — in via diretta o mediante rimborso — del trattamento con metodologia A.B.A. per quindici ore settimanali, secondo il progetto terapeutico definito in CTU. La stessa pronuncia ha condannato l’azienda al pagamento di somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dei genitori e del minore.
La sentenza, notificata il 23.03.2024, è passata in giudicato. I genitori, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’integrale inottemperanza dell’azienda e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita. Il Collegio ha disposto istruttoria con ordinanza collegiale n. 485 del 26.06.2025: l’azienda non ha depositato i chiarimenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata notificata all’amministrazione il 23.03.2024 e non risulta appellata: si è quindi formato il giudicato, con conseguente azionabilità ai sensi dell’art. 114 c.p.a..
Il punto centrale attiene all’onere della prova. L’amministrazione resistente non ha fornito alcun elemento da cui dedurre l’avvenuta esecuzione della sentenza. Tale circostanza è avvalorata dal mancato riscontro all’istruttoria disposta dal Collegio, valutabile ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il Tribunale richiama sul punto T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13.10.2023, n. 5612.
Ne deriva l’affermazione dell’obbligo dell’azienda di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza n. 223/2024. Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione di parte se antecedente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento “Salute e Welfare” della Regione Calabria, con facoltà di delega, perché provveda entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della parte ricorrente, con spese a carico dell’azienda. Il magistrato relatore è delegato a provvedere sulle eventuali richieste di proroga dei termini.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori. Il Collegio dispone infine la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, in ragione dell’inerzia dell’azienda anche rispetto all’istruttoria processuale.
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Nota della Redazione
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