Accesso civico e tutela del condominio avanti al TAR Campania (TAR Campania n. 4384 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accesso documentale ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990 da parte del soggetto passivo di una pretesa creditoria dell’Amministrazione è funzionale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva e configura un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti del relativo procedimento. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza lede l’interesse conoscitivo e preclude ogni utile acquisizione dei dati richiesti, legittimando l’accoglimento del ricorso e l’ordine di esibizione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta per garantire l’effettività della tutela.

Il Fatto

Il condominio ricorrente aveva ricevuto una richiesta di pagamento per la fruizione del servizio idrico integrato per una determinata annualità, senza che gli fossero mai stati notificati gli atti prodromici. Con PEC, il condominio presentava al Comune un’istanza di accesso ex art. 22 l. n. 241/1990, volta ad ottenere copia del contratto di fornitura, degli avvisi di accertamento, delle fatture, dei solleciti e di ogni altro atto connesso alla pretesa creditoria. L’Amministrazione non forniva riscontro e il condominio adiva il TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’istanza di accesso era finalizzata a ricostruire l’iter procedimentale di adozione e notificazione dell’atto di riscossione e, quindi, direttamente collegata alla tutela delle prerogative difensive del ricorrente. Ne discende la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990.

La condotta silente dell’Amministrazione è stata giudicata lesiva dell’interesse conoscitivo, in quanto preclude la verifica della legittimità dell’azione amministrativa e della sua aderenza al paradigma normativo. Tale posizione conoscitiva, ha precisato il Collegio, prescinde dalla eventuale iniziativa giurisdizionale futura, essendo funzionale a una valutazione piena e preventiva in ordine all’esercizio delle garanzie difensive.

Accertato il mancato soddisfacimento della pretesa, il Tribunale ha ordinato al Comune di esibire la documentazione richiesta, ovvero di attestare l’inesistenza o il mancato possesso, entro trenta giorni. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella persona del Prefetto o di un dirigente delegato, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., richiamando il precedente di TAR Campania, VI, 8 aprile 2020, n. 1352.

Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto che parte degli atti richiesti avrebbero dovuto essere già nella disponibilità del condominio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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