Risarcimento specializzandi: specializzazione non comune a due Stati membri (Cass. civ. Sez. 3 n. 2054 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che deduca la violazione del giudicato esterno senza trascriverne o riassumerne esaustivamente il contenuto, senza indicare la fase processuale in cui la sentenza è stata prodotta e senza precisarne l’ubicazione nel fascicolo. La verifica della sussistenza del giudicato esterno implica l’accertamento dell’identità di parti, petitum e causa petendi, con la conseguenza che l’onere di specifica indicazione grava sul ricorrente. Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione spetta esclusivamente a coloro che abbiano conseguito una specializzazione comune ad almeno due Stati membri; l’accertamento di tale requisito costituisce questione di diritto, rilevabile d’ufficio anche in grado di appello.
Il Fatto
Un gruppo di medici, iscritti a scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1994, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano un’adeguata retribuzione per i frequentanti. Il Tribunale di Roma accolse parzialmente le domande, rigettandole per coloro che si erano iscritti prima del 1982 o che avevano conseguito specializzazioni non previste dalle direttive. La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza, accolse gli appelli di alcuni medici, suscitando molteplici impugnazioni dinanzi alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto al primo motivo, concernente l’eccezione di giudicato esterno, ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti per violazione dell’onere di indicazione specifica dei documenti ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. L’illustrazione del motivo, infatti, non consentiva di stabilire con certezza l’identità tra le domande proposte nei precedenti giudizi e quella oggetto della presente causa, né le ragioni del precedente rigetto.
In relazione al terzo motivo del ricorso principale, concernente gli iscritti prima del 1982, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, richiamando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 20348 del 2018. I motivi di ricorso del “gruppo Carriero” e del “gruppo D’Alpaos” sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente per inintelligibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e per manifesta infondatezza alla luce del consolidato orientamento, richiamato anche da Sezioni Unite n. 30649 del 2018, secondo cui la quantificazione equitativa del danno comporta la sola decorrenza degli interessi dalla messa in mora, trattandosi di obbligazione di valuta.
La Corte ha, invece, accolto il quinto motivo del ricorso del “gruppo Aceto”, limitatamente ad alcuni medici. Ha ritenuto fondate le censure relative alle specializzazioni in oculistica, nefrologia e malattie dell’apparato digerente, in quanto comprese negli elenchi delle direttive comunitarie, cassando la sentenza impugnata con rinvio. Ha, invece, rigettato le censure relative ad altre specializzazioni, come patologia generale, medicina dello sport, tossicologia medica, foniatria, medicina legale, psicologia clinica, chirurgia d’urgenza e ortognatodonzia, non essendo queste comuni ad almeno due Stati membri. Al riguardo, ha precisato che l’accertamento dell’equipollenza è questione di diritto e che le direttive non presentano margini di ambiguità.
Nota della Redazione
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