L’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario non ammette integrazioni di merito (TAR Lazio n. 13842 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo è limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. L’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato è condannata a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Le penalità di mora non sono dovute in assenza dei relativi presupposti, potendo essere richieste solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a termine, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL comparto scuola e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’emolumento maturato, determinato in una somma specifica oltre accessori di legge. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Amministrazione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo altresì la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La giurisprudenza, richiamata dal Collegio, ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia a oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato.
Il Collegio ritiene di dover prescindere dalla richiesta di rinvio contenuta nella relazione dell’Ufficio scolastico regionale, ritenuta irrituale in quanto non recepita e formulata dalla difesa erariale in un proprio scritto nel rispetto delle norme processuali. Sul punto, la sentenza richiama propri precedenti conformi.
A fronte delle allegazioni del ricorrente in ordine all’inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Da ciò deriva l’accoglimento della pretesa, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, con conseguente condanna della parte resistente a provvedere.
Il TAR condanna il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina fin da ora un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà in caso di perdurante inadempimento nel termine di 90 giorni. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi su richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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