Carta docente e giudizio di ottemperanza per i docenti precari (TAR Lombardia n. 3485 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario alla carta docente per gli anni scolastici pregressi e condanna l’amministrazione a metterla a disposizione costituisce titolo esecutivo idoneo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’inottemperanza dell’amministrazione, non contestata nell’an e nel quantum, determina l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto del funzionario designato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza di condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, nella misura di euro 500,00 annui, con obbligo per l’amministrazione di mettere a disposizione il beneficio o un equipollente. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte del Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza formulare deduzioni sostanziali sullo stato della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, escludendo che l’ottemperanza potesse estendersi alle spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario, atteso che per esse non era stata esperita l’azione in questa sede. Ha poi verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, osservando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 risultava interamente decorso senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
La circostanza dell’inadempimento è stata ritenuta pacifica, in quanto la documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente non hanno ricevuto alcuna contestazione dalla parte resistente, la quale non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito è stato pertanto considerato non contestato sia nell’an sia nel quantum, con la conseguente declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato.
Il Collegio ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti, disponendo sin d’ora la nomina del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario, in caso di ulteriore inerzia, dovrà provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il TAR ha precisato che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto, escludendo così la necessità di un compenso aggiuntivo.
La sentenza richiama sul punto i precedenti del Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese nell’ottemperanza per la carta docente, citati a sostegno della quantificazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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