Elusione del giudicato e competenza dell’USR nel rapporto di impiego (TAR Campania n. 1956 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La gestione del rapporto di impiego del personale scolastico spetta all’ufficio scolastico regionale nella cui circoscrizione l’interessato presta attualmente servizio, ai sensi dell’art. 3 d.P.C.M. 30 settembre 2020. È pertanto nulla per elusione del giudicato la nota con cui l’ufficio scolastico regionale si dichiari incompetente a dare esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro che riconosca la retrodatazione dell’inquadramento e la ricostruzione della posizione previdenziale. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta e condanna al pagamento della penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Campania per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro, confermata in appello e passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’immediata assunzione nei ruoli dei dirigenti scolastici e alla ricostruzione della posizione previdenziale.Dopo aver rinunciato all’immissione in servizio in Campania e aver preso servizio in Lombardia, la ricorrente ha diffidato sia l’ufficio scolastico regionale della Lombardia sia quello della Campania. Entrambi si sono dichiarati incompetenti: il primo ha affermato la competenza del secondo, il secondo ha negato la propria. Di qui il ricorso per violazione o elusione del giudicato, con richiesta di condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi. È indiscutibile che la ricorrente, in forza del giudicato, abbia titolo a ottenere la retrodatazione dell’inquadramento e la regolarizzazione della posizione previdenziale secondo quanto statuito dal giudice del lavoro.
Il nodo centrale è la competenza a provvedere. Il TAR ha condiviso la prospettazione della ricorrente: la gestione del rapporto di impiego del personale scolastico spetta all’ufficio scolastico regionale nella cui circoscrizione l’interessato presta attualmente servizio, in applicazione dell’art. 3 d.P.C.M. 30 settembre 2020. La competenza è dunque dell’U.S.R. per la Lombardia.
Ne deriva che la nota con cui l’ufficio scolastico regionale della Lombardia si è dichiarato incompetente è elusiva degli obblighi scaturenti dal giudicato e, pertanto, nulla. Il Collegio ha precisato che, per ottenere documenti e informazioni eventualmente occorrenti, l’ufficio lombardo potrà e dovrà richiedere la collaborazione dell’ufficio scolastico della Campania, circoscrizione di precedente assegnazione.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’ufficio scolastico regionale per la Lombardia di procedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. L’amministrazione è stata altresì condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari a euro cinquecento per ogni mese o frazione di mese di ulteriore ritardo, con il limite massimo di euro cinquemila, secondo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 7 del 2019. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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