Valutazione offerte tecniche e discrezionalità della commissione di gara (TAR Toscana n. 369 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il punteggio numerico attribuito ai singoli elementi di valutazione dell’offerta integra motivazione sufficiente allorché i criteri di giudizio siano predeterminati dalla lex specialis con chiarezza e adeguato grado di dettaglio. Tale regola non richiede che la valutazione costituisca applicazione di formule meccaniche o matematiche, essendo legittima anche in presenza di criteri qualitativi, purché l’assegnazione dei punteggi sia orientata da parametri intellegibili. La commissione di gara dispone di un margine di discrezionalità nell’interpretazione dei criteri, non potendo però modificarli o integrarli. È inammissibile la censura che investe il merito delle scelte compiute dalla stazione appaltante nella valutazione dei propri bisogni.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a una gara indetta da Estar per l’aggiudicazione del sedicesimo lotto di un appalto quadriennale di fornitura di dispositivi medici e protesi per broncoscopia. La procedura veniva aggiudicata alla controinteressata.
La ricorrente impugnava la determinazione di aggiudicazione, i verbali di gara e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Deduceva plurimi profili di illegittimità nella valutazione delle offerte tecniche e nella applicazione dei criteri della lex specialis, oltre a censure sul merito delle scelte della stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al primo, la ricorrente sosteneva che i prodotti della controinteressata non fossero collegabili direttamente al broncoscopio, necessitando di un raccordo intermedio. Il Tribunale osserva che nei sistemi a circuito chiuso il collegamento diretto risponde all’esigenza di evitare tubi intermedi che possano causare perdita del materiale; nel caso concreto l’interfaccia meccanica salda campionatore e broncoscopio in un’unità sigillata, garantendo il transito diretto del materiale organico. Il motivo è infondato.
Parimenti prive di fondamento sono le censure sulla dedotta incompatibilità di una delle misure offerte con il sistema di campionamento. Il capitolato prevedeva broncoscopi di diversi diametri, non che ciascun diametro fosse munito di un proprio dedicato sistema di campionamento. Non appare irragionevole che la commissione abbia assegnato un maggior punteggio allo strumento di dimensioni particolarmente ridotte, in vista del possibile uso pediatrico.
Quanto ai criteri di valutazione n. 1.2 (calibro esterno minore a parità di canale operativo) e n. 1.3 (curvatura della punta), la ricorrente sosteneva che la commissione avrebbe dovuto valutare tutti i prodotti offerti e operare una media. Il Collegio ritiene che l’interpretazione diretta a premiare lo strumento di punta non sia irragionevole, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1092/2011 e TAR Bologna, Sez. II, n. 315/2018: l’organo valutatore, pur non potendo modificare i criteri, dispone di un margine di discrezionalità nella loro interpretazione.
La censura sull’asserita illogicità del criterio, fondata sulla misura maggiormente richiesta dalle strutture sanitarie, è inammissibile perché investe il merito delle scelte della stazione appaltante nella autonoma valutazione dei propri bisogni. Analogamente inammissibile è la doglianza sul criterio del monitor, per genericità, non basandosi su una analitica descrizione delle differenze qualitative dei prodotti.
Quanto al criterio sulla compatibilità con strumenti endoterapici, il Collegio rileva che le ifu allegate all’offerta della ricorrente sconsigliavano l’uso contemporaneo con apparecchiature ad alta frequenza, in quanto potenzialmente dannoso per il paziente. Le ifu, documentazione ufficiale del prodotto omologato, prevalgono su dichiarazioni postume del produttore prive del medesimo crisma di ufficialità.
Il secondo motivo è respinto: nelle gare pubbliche il punteggio numerico integra motivazione sufficiente quando i criteri sono prefissati con chiarezza, purché l’assegnazione sia orientata da parametri intellegibili, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8893/2023. L’ultimo motivo, relativo all’acquisto di apparecchi destinati a reparti diversi, è inammissibile perché entra nel merito dei bisogni pubblici riservati alla p.a. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.