Verifica anomalia nella concessione di servizi: valutazione globale e onere probatorio del ricorrente (TAR Campania n. 1467 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta, specialmente in materia di concessione di servizi, costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità, erroneità fattuale o manifesta irragionevolezza. La valutazione di congruità deve essere condotta in modo complessivo e globale, non parcellizzato, verificando se l’offerta sia nel suo insieme attendibile ed economicamente sostenibile. Il costo medio del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali non costituisce parametro assoluto e inderogabile, potendo l’impresa dimostrare la sostenibilità degli scostamenti sulla base di adeguate giustificazioni. Grava sul ricorrente che impugni l’esito positivo della verifica l’onere di dimostrare la manifesta erroneità della valutazione, allegando e quantificando il maggior costo complessivo e la sua idoneità ad erodere interamente l’utile dichiarato.
Il Fatto
La Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele” ha indetto, per conto del Comune di Camerota, una procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali, per un valore complessivo di € 1.455.000,00 oltre IVA per la durata quinquennale. All’esito della gara, la società risultata seconda classificata ha impugnato la determina di aggiudicazione intervenuta in favore della prima graduata, deducendo che l’esito positivo della verifica di anomalia sarebbe viziato da difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza.
L’offerta dell’aggiudicataria, pur non risultando anormalmente bassa ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023, esponeva un costo della manodopera inferiore alla stima indicata nel disciplinare di gara, attivando il sub-procedimento di verifica conclusosi con esito positivo. La ricorrente ha contestato le giustificazioni presentate, ritenute acriticamente recepite dalla Commissione e basate su presupposti di calcolo erronei, tra cui il divisore orario, le tabelle retributive non aggiornate, gli scatti di anzianità e i costi del personale per alcune attività previste dal servizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di verifica di anomalia, ricordando che la finalità del procedimento è quella di evitare affidamenti a offerte complessivamente inattendibili, senza sovrapporsi alle scelte imprenditoriali dei concorrenti. Il giudizio di congruità dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, con un margine di opinabilità ulteriormente accentuato nelle concessioni, dove il concessionario assume in misura prevalente il rischio economico legato alla gestione del servizio.
La Corte ha evidenziato che la valutazione della congruità dell’offerta va condotta in modo complessivo, globale e non atomistico, valorizzando la possibilità che eventuali sottostime di singole voci di costo trovino compensazione in altre componenti dell’offerta, quali le spese generali, gli accantonamenti o l’utile d’impresa. Quanto al costo della manodopera, il concetto di minimo salariale è stato tenuto distinto da quello di costo medio indicato nelle tabelle ministeriali, che ha funzione meramente indicativa e non costituisce parametro assoluto, ben potendo l’impresa dimostrare la sostenibilità degli scostamenti sulla base della propria organizzazione.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che, pur risultando condivisibili alcuni rilievi della ricorrente — come quello concernente il computo degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del CCNL — il gravame non poteva essere accolto. La ricorrente, infatti, non aveva dimostrato che il costo del lavoro proposto dall’aggiudicataria fosse effettivamente inferiore ai minimi salariali, avendo dedotto sottostime riferite unicamente al costo medio tabellare. In ogni caso, l’ampiezza dell’utile dichiarato dalla controinteressata, pari a € 281.036,63, avrebbe potuto agevolmente compensare l’eventuale sottostima del costo del personale.
A sostegno della reiezione, la Corte ha aggiunto che l’aggiudicataria aveva comprovato di beneficiare di sgravi contributivi e vantaggi competitivi idonei ad abbattere il costo reale del lavoro; il costo per i permessi ROL risultava del tutto eventuale; la clausola sociale non implica la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del personale assorbito. Quanto alle attività indicate in ricorso, il Tribunale ha ritenuto convincenti le argomentazioni sulla riduzione dell’impiego di manodopera conseguibile mediante automazione dei processi e notifica digitale, mentre i costi dello staff legale sono stati qualificati come costi indiretti inclusi nelle spese generali.
Il TAR ha infine aderito all’orientamento secondo cui i costi della manodopera, pur quantificati separatamente negli atti di gara, rientrano nell’importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto, con conseguente possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. La nota del responsabile del settore finanziario dell’ente, di valore meramente interno, non è stata ritenuta idonea a inficiare la legittimità della valutazione della stazione appaltante. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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