Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 835 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di somme in favore del pubblico dipendente è azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ove risulti la prova del passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è accolto e all’amministrazione è ordinato il pagamento entro sessanta giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di inerzia. In materia di spese di lite, il giudice liquida il compenso analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014. La rivalutazione monetaria non è riconosciuta in assenza di pronuncia sul punto del giudice ordinario e di prova del suo superamento rispetto agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta docenti in suo favore e ad assegnare la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024.

La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per la messa in mora dell’amministrazione. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza adempiere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto. All’amministrazione è ordinato di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

A sostegno, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Sono richiamate in tal senso pronunce del TAR Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, del TAR Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, del TAR Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e del TAR Sardegna, n. 983 del 2023.

Quanto alla rivalutazione monetaria, la domanda è disattesa. Il giudice ordinario non si è pronunciato sul punto e, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Lazio, sez. I, n. 151 del 2022), le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, in forza del divieto di cumulo introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, potendosi riconoscere la rivalutazione solo se superiore agli interessi e con esclusione di questi ultimi, ipotesi non documentata.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto il C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare gli atti tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato. È inoltre disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 552,00, oltre accessori, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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