Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Calabria n. 37 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, è ammissibile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., trattandosi di titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione al titolo versa in inottemperanza. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Locri il riconoscimento del diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui, erogato tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e risultava passata in giudicato.
Non avendo l’amministrazione provveduto a eseguire il titolo, il ricorrente ha agito dinanzi al giudice amministrativo per l’ottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio nel corso della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende le mosse dal titolo azionato: la sentenza del giudice ordinario, ritualmente notificata e divenuta definitiva, come attestato dallo stesso giudice. Si tratta di un titolo esecutivo formatosi su controversia di lavoro, per il quale l’art. 112 cod. proc. amm. apre il rimedio dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Il Collegio rileva che è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per il pagamento delle somme dovute dall’amministrazione. La documentazione in atti e le difese svolte confermano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo.
Su queste premesse il ricorso è dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e gli assegna il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, per dare piena esecuzione al titolo mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte che attesti il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi compirà tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Tribunale delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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