Ottemperanza al giudicato e penalità di mora con tetto del 10% (TAR Campania n. 2110 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, nominando in caso di ulteriore inerzia un commissario ad acta con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. Alla condanna consegue la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che assolve funzione compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela. La misura è commisurata agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, cessa con l’adempimento anche tardivo e non può eccedere il 10% dell’importo dovuto, per evitare che la funzione compulsoria degeneri in locupletazione iniqua del privato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, davanti al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di euro 1.500 mediante buono elettronico, la cd. carta del docente, oltre spese di giudizio. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Campania, chiedendo la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare elementi ostativi. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio e deciso con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la dedotta inottemperanza, sicché deve ordinarsi al Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
In caso di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il Collegio ha quindi condannato l’amministrazione alla penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge. La misura assolve, secondo il Collegio, le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.
La quantificazione è stata ancorata al criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 cod. proc. amm. Quanto alla decorrenza, il termine iniziale è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente. Il termine finale coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato, anche dopo l’insediamento del commissario: in tale ipotesi l’amministrazione non perde il proprio potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere tra l’amministrazione e il commissario, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.
Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che qualifica la fissazione del tetto e la valutazione della non manifesta iniquità come elemento necessario, per evitare che la penalità diventi fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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