Revoca del nulla osta e nullità del diniego regionale al permesso di (TAR Sicilia n. 2130 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta a fronte della mancata produzione della documentazione necessaria al perfezionamento della procedura, non costituisce esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma configura una fattispecie di decadenza accertativa espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti. Ne consegue che i vizi procedimentali lamentati restano neutralizzati dalla disciplina sui vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. È invece affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale neghi il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, radicando l’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 in capo alla Questura la competenza sui titoli di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore, nonché la successiva nota con cui l’Amministrazione regionale ha negato il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il nulla osta era stato emesso nell’aprile 2024 e aveva consentito il rilascio del visto d’ingresso. A fronte dell’inerzia del datore di lavoro nella sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente ha diffidato la società e lo Sportello Unico. L’Amministrazione ha poi revocato il titolo per la mancata produzione documentale da parte datoriale, nonostante le richieste di integrazione e l’avvio del procedimento di revoca, e ha contestualmente denegato il permesso per attesa occupazione. Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative e l’incompetenza regionale in materia di titoli di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inutilizzabile la memoria e i documenti depositati dal ricorrente l’8 luglio 2026, per manifesta tardività rispetto ai termini perentori dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., in assenza di istanza di deposito tardivo ex art. 54, comma 1, cod. proc. amm. e di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produzione tempestiva.
Sul primo motivo, il Tribunale osserva che l’Amministrazione ha documentato la corretta trasmissione delle richieste di integrazione e della comunicazione di avvio del procedimento all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro nell’istanza. La circostanza delle carenze documentali è riconosciuta dallo stesso ricorrente, che non ha indicato come avrebbe potuto sopperirvi. La revoca del nulla osta si configura pertanto come atto vincolato, con applicazione della disciplina sui vizi non invalidanti.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 e l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022, che posticipa i controlli al momento successivo al rilascio del titolo e prevede la revoca in caso di accertata carenza dei requisiti.
Da qui la qualificazione della revoca come decadenza accertativa e non come autotutela, poiché il potere esercitato è di controllo dei presupposti e non discrezionale; diversamente, il sistema dei flussi programmati si presterebbe a facili elusioni. L’imputabilità dell’omissione al datore di lavoro anziché allo straniero resta priva di rilievo, né può maturare un affidamento incolpevole in capo all’interessato.
È invece fondata l’impugnazione della nota regionale, sotto il profilo del difetto assoluto di attribuzione. L’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 radica nella Questura la competenza sui permessi di soggiorno, e la nota impugnata, peraltro adottata in difetto di specifica istanza dello straniero, realizza un manifesto sconfinamento. Non vale il richiamo all’intesa istituzionale del 2006, circoscritta alla fase istruttoria e riferibile allo Sportello Unico. Il vizio assorbente preclude il vaglio delle ulteriori questioni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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