Sei scatti stipendiali e inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Calabria n. 38 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’I.N.P.S. è l’unico soggetto legittimato passivo e obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, anche quando si attiene al prospetto di liquidazione trasmesso dall’amministrazione di appartenenza. Il personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’eccezione di prescrizione è infondata quando l’Istituto non documenta le date degli ultimi ordinativi di pagamento e gli atti interruttivi. Nessuna decadenza deriva dal termine per la domanda di collocamento in quiescenza, stante l’ambiguità della disposizione.

Il Fatto

Quattordici ex dipendenti delle Forze di polizia, tutti collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile, hanno agito davanti al TAR Calabria per contestare il mancato riconoscimento, da parte dell’I.N.P.S., della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali nel computo del trattamento di fine servizio.

Gli interessati avevano inoltrato diffida e messa in mora all’Istituto per ottenere il ricalcolo della indennità di buonuscita con inclusione dei predetti scatti. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva, l’infondatezza nel merito, la prescrizione e la decadenza, prospettando inoltre un possibile contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’I.N.P.S. Per consolidata giurisprudenza, l’Istituto è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, anche quando si limiti a recepire il prospetto di liquidazione dell’amministrazione di appartenenza, richiamando Cons. Stato n. 9802 del 2023 e T.A.R. Toscana n. 351 del 2025.

Nel merito il ricorso è accolto. La decisione si allinea a precedenti conformi dello stesso Tribunale e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, che prevede l’attribuzione dei sei scatti, trova applicazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, secondo la ricostruzione già operata dal C.G.A.R.S..

Quanto all’ambito oggettivo, la norma riconosce il beneficio al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, e lo estende a chi chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La conclusione è sostenuta dal richiamo a Cons. Stato n. 4844 del 2023 e n. 2828 del 2023.

È infondata l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del pagamento rateale. L’eccezione è inoltre generica, poiché l’Istituto non ha documentato le date dei pagamenti né gli atti interruttivi.

Nessuna decadenza deriva dal termine di cui all’art. 6-bis, comma 2: l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza dei presupposti della decadenza, e la norma fa riferimento allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali. Quanto al prospettato contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., il Tribunale lo esclude: l’art. 81 detta principi al legislatore in tema di bilancio, mentre non sussiste disparità manifestamente irragionevole. L’I.N.P.S. è quindi condannato alla rideterminazione delle indennità, con soli interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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