La precettazione può ridurre lo sciopero per condotta di altri sindacati (TAR Lazio n. 3120 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di scioperi generali sovrapposti, proclamati da distinte organizzazioni sindacali per la medesima data e incidenti sui settori più vulnerabili del trasporto passeggeri, la violazione della regola della rarefazione oggettiva integra il presupposto per l’esercizio del potere di segnalazione della Commissione di Garanzia e per l’adozione dell’ordinanza di precettazione ministeriale. Il potere di precettazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, non richiede l’attualità del pregiudizio, essendo sufficiente la sua potenzialità: l’Autorità deve compiere una valutazione di probabilità e potenzialità dell’evento dannoso. Ne consegue che la riduzione della durata dello sciopero può essere disposta anche nei confronti del sindacato che si era conformato alle indicazioni della Commissione, quando l’astensione da esso proclamata sia destinata a sovrapporsi a quella illegittimamente indetta da altri soggetti, amplificandone gli effetti pregiudizievoli per i diritti costituzionalmente tutelati dell’utenza.

Il Fatto

Due organizzazioni sindacali avevano indetto, in data 16 ottobre 2024, uno sciopero generale di 24 ore per il giorno 29 novembre 2024. La Commissione di Garanzia, con indicazione immediata del 24 ottobre 2024, aveva segnalato la violazione della regola della rarefazione oggettiva, invitando le proclamanti a escludere dal conflitto alcuni settori e a riformulare le modalità attuative in altri. Le ricorrenti avevano accolto l’invito, revocando lo sciopero in taluni comparti e rimodulando l’orario in altri.

Successivamente, altre sigle sindacali avevano indetto ulteriori scioperi generali per la stessa data, incidenti sul trasporto passeggeri. Ai nuovi inviti della Commissione le organizzazioni non avevano dato integrale riscontro. Con delibera n. 24/406 del 25 novembre 2024 la Commissione segnalava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la necessità di un intervento, indicando quale possibile misura la riduzione a 4 ore degli scioperi nei settori del trasporto passeggeri. Il Ministero, con ordinanza n. 200 T del 26 novembre 2024, disponeva la riduzione a 4 ore anche per lo sciopero indetto dalle ricorrenti. Queste hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Lazio, che ha respinto l’istanza cautelare inaudita altera parte con decreto n. 5374 del 28 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, che consente il potere di precettazione in presenza del fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, esercitabile su segnalazione della Commissione ovvero di iniziativa nei casi di necessità e urgenza. Nel caso di specie ricorre l’ipotesi eteroindotta: la Commissione, preso atto del parziale o mancato accoglimento degli inviti, ha segnalato al Ministero la situazione.

Secondo il Tribunale, la violazione della regola della rarefazione oggettiva da parte delle altre sigle, unita al non accoglimento delle indicazioni immediate, costituiva valida ragione per l’esercizio del potere di segnalazione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f), della legge n. 146/1990. La delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, invocata dalle ricorrenti, è stata superata dalla delibera n. 22/279, con cui la Commissione ha ripristinato l’operatività della rarefazione oggettiva limitatamente ai settori più vulnerabili, incluso quello dei trasporti.

Quanto al presupposto del pericolo, la Commissione ha individuato ragioni ampie e pertinenti: la pluralità di scioperi sovrapposti proclamati da soggetti diversi; la concentrazione di astensioni di carattere generale, idonee a impedire ai cittadini di fruire di offerte alternative e di accedere ai servizi interconnessi; il rischio di cospicua adesione anche da parte di lavoratori non iscritti. Tali motivazioni sono ritenute pertinenti rispetto al vaglio demandato dalla legge.

Sul dedotto difetto di motivazione dell’ordinanza ministeriale, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui non è necessaria l’attualità del pregiudizio, essendo sufficiente la sua potenzialità, con valutazione di probabilità e potenzialità dell’evento dannoso (TAR Lazio, sez. III, sent. n. 371/1995; TAR Lazio, sez. I, sent. n. 571/1993). La motivazione va considerata unitariamente, senza parcellizzazione atomistica: il Ministero ha apprezzato le ricadute sul diritto alla mobilità in concreto, escludendo che le prestazioni indispensabili fossero sufficienti a evitare il vulnus e valorizzando l’utilizzo in sicurezza dei servizi minimi e alternativi.

Il Collegio richiama altresì il proprio precedente (TAR Lazio, sez. III-ter, sent. n. 4811/2005), secondo cui la concentrazione di più azioni di sciopero nello stesso ristretto lasso temporale, in un unico settore di servizio pubblico, determina non il pericolo ma la certezza del pregiudizio, grave e imminente. Da qui la conclusione che la condotta conforme delle ricorrenti non vale a renderle immuni dalla precettazione, poiché la loro astensione si sarebbe sovrapposta a quella illegittimamente proclamata da altri, amplificandone gli effetti. La riduzione a 4 ore realizza un contemperamento congruo e proporzionale tra diritto di sciopero e diritti di rango costituzionale dell’utenza. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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