Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 785 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta il perdurante inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario del lavoro e ordina l’esecuzione della pronuncia entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con potere sostitutivo di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta per ogni mese o frazione di mese ed è cumulabile con gli interessi legali, stante il suo carattere sanzionatorio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, con sentenza n. 700 del 19.09.2024, passata in giudicato, ha accertato il diritto di un docente all’erogazione, per gli anni scolastici indicati, della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del comparto scuola, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione, e delle spese di lite.
Nonostante la richiesta di pagamento, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. L’azione esperita ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è pertanto fondata e merita accoglimento.
Ne consegue l’ordine, rivolto al Ministero intimato, di eseguire la sentenza del giudice del lavoro anche per la parte prevalente e ancora mancante, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, affinché, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, dia esecuzione alla pronuncia in via sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari e le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la norma di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, dettata per i decreti decisori della legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.
In assenza di iniquità o cause ostative, il Collegio riconosce la penalità di mora nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, cumulabile con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Tale importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Resta salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato anche in presenza dell’organo commissariale, finché quest’ultimo non abbia provveduto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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