Esproprio senza vincolo su piano urbanistico: illegittimità derivata del decreto (TAR Calabria n. 1053 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di esproprio è illegittimo quando il vincolo preordinato all’esproprio non sia stato apposto a seguito dell’approvazione di un piano urbanistico generale, o di una sua variante, che preveda la realizzazione dell’opera pubblica. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, il primo passaggio del procedimento ablatorio è costituito dall’apposizione del vincolo, che ai sensi del successivo art. 9 d.P.R. n. 327/2001 postula l’efficacia dell’atto di approvazione del piano urbanistico. L’illegittimità del vincolo si riverbera sul provvedimento espropriativo, che risulta a propria volta invalido per illegittimità derivata. La sopravvenuta adozione di una variante al p.r.g. e l’impugnazione della stessa non fanno venir meno l’interesse alla decisione sul decreto non annullato né revocato.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di una particella censita al foglio 18, mappale 813, adibita a giardino arboreo e ubicata nel nucleo abitato del Comune resistente, in adiacenza a una scalinata che collega due punti del centro abitato. Con deliberazione giuntale il Comune approvava la progettazione preliminare di una rampa di accesso per l’eliminazione delle barriere architettoniche, collegante le predette aree.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, il Consiglio comunale approvava il progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il Comune notificava quindi il decreto di esproprio n. 1 del 4 agosto 2023, con occupazione anticipata e preannuncio dell’immissione in possesso. Il proprietario impugnava il decreto e gli atti presupposti, dolendosi in particolare dell’invalidità del vincolo e chiedendo tutela cautelare per il pregiudizio alle piante esistenti sul fondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Comune in ragione della delibera consiliare n. 66 del 28 dicembre 2023, con cui era stata adottata una variante parziale al p.r.g., dichiarata la pubblica utilità e approvato il progetto di fattibilità, nonché del nuovo ricorso proposto avverso tale delibera.
L’eccezione è disattesa. Il decreto di esproprio impugnato non risulta annullato né revocato dall’amministrazione. Permane quindi l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione di merito e l’annullamento dell’atto lesivo, il che impedisce una pronuncia di improcedibilità, secondo l’insegnamento richiamato del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, sent. 6 aprile 2022, n. 3997/2022.
Nel merito il ricorso è fondato. Il percorso argomentativo muove dall’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, che individua nel vincolo preordinato all’esproprio il primo passaggio del procedimento ablatorio, e dall’art. 9 d.P.R. n. 327/2001, che postula l’efficacia dell’atto di approvazione del piano urbanistico generale o di una sua variante recante previsione dell’opera.
Nel caso concreto il decreto ablatorio risulta emanato per un’opera che, alla data di adozione, non era prevista in alcun piano urbanistico. La deliberazione consiliare n. 6 del 31 marzo 2023, che aveva approvato il progetto della rampa, non richiamava alcun piano urbanistico generale. Il vincolo era dunque illegittimo e l’illegittimità derivata travolge il decreto di esproprio, che va annullato.
La produzione documentale del Comune conferma la fondatezza delle censure: la delibera n. 66 del 2023 reca l’adozione della variante parziale al p.r.g. e la dichiarazione di pubblica utilità, confermando che in precedenza tale previsione mancava. L’annullamento del decreto assorbe ogni altro motivo, comprese le censure sulla comunicazione di avvio. Le spese seguono la soccombenza, con rifusione in favore del ricorrente e rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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