Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Marche n. 254 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia provveduto nel termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Decorso inutilmente tale termine e costituitasi l’Amministrazione solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il ricorso è fondato e va dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale del titolo, con assegnazione di un termine all’Amministrazione. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, mentre la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato, con una sentenza passata in giudicato, il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e la cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato. Poiché il giudicato non è stato eseguito, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere il pagamento delle somme. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. Ha rilevato che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, con la conseguenza che l’azione di ottemperanza è ammissibile.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, perché il titolo indicato non è stato eseguito. Il Collegio ha valorizzato un dato essenzialmente processuale: l’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Su queste basi è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte, e con assegnazione del termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente preposto alla competente direzione generale del Ministero. Ha precisato che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, una volta decorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche in via delegata.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo avanzata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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