Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del personale scolastico (TAR Marche n. 251 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su provvedimento del giudice del lavoro, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 prima della proposizione del ricorso. La mancata opposizione di alcuna ragione contraria da parte della PA, costituita solo formalmente, non esime dall’accertare l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, mentre la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario risulti sufficiente in funzione acceleratoria. Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione resistente e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con le modalità ivi precisate. Il giudice aveva altresì posto a carico della parte resistente i due terzi delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulla sentenza, regolarmente notificata all’amministrazione, si è formato il giudicato. La parte ricorrente lamenta che il titolo non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale; la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso. La verifica è condotta alla stregua dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: poiché tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’azione di ottemperanza è ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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