Ottemperanza del giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 253 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza del giudicato è procedibile quando sia decorso, dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta, con poteri di adozione di ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria dell’adempimento, giustifica il rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in assenza di motivi che facciano dubitare del sollecito adempimento. Non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata alle spese, distratte al difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda del ricorrente, dichiarando il suo diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo stato eseguito il titolo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si è costituita con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha osservato che l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, salvo le somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’esecuzione dell’incarico.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento, e distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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