Accertato lavoro irregolare permane obbligo POS e sospensione attività (TAR Liguria n. 296 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 per la mancata redazione del piano operativo di sicurezza (POS), è legittimo quando l’istruttoria ispettiva abbia accertato l’impiego irregolare di un lavoratore subordinato in cantiere. L’obbligo di predisporre il POS, ex art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, grava sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice, anche se con meno di dieci addetti, a prescindere dalla circostanza che il titolare sia un imprenditore individuale senza dipendenti regolarmente assunti. I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese alle parti e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, mentre le altre circostanze sono liberamente valutabili dal giudice; le dichiarazioni rese “a caldo” durante l’accesso sono più attendibili di quelle successivamente formalizzate.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore edile impugnava il provvedimento con cui l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contestando la mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) e l’impiego irregolare di un lavoratore.
Nel corso di un accesso ispettivo presso un cantiere di ristrutturazione, i funzionari avevano riscontrato la presenza di un soggetto intento a pulire l’area, non regolarmente assunto, e l’assenza della patente a crediti e del POS. Il ricorrente sosteneva che il lavoratore fosse in realtà un pensionato, amico di famiglia, presente per dare una mano, e che, in ogni caso, in qualità di imprenditore individuale senza dipendenti, non fosse tenuto alla redazione del POS.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, riguardante il difetto di istruttoria. Il Collegio ha evidenziato che l’accertamento dell’Amministrazione si fondava su un’attività ispettiva completa, conclusasi con verbali redatti da pubblici ufficiali. Tali atti fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., delle dichiarazioni delle parti e dei fatti compiuti dal verbalizzante; le altre circostanze, come le dichiarazioni dei lavoratori, sono liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c..
La Corte ha dato rilievo alla circostanza che sia il datore di lavoro sia il lavoratore avessero reso dichiarazioni concordanti circa l’impiego irregolare sin dal 10 febbraio 2025, con il primo che si era addirittura impegnato a formalizzare l’assunzione. Al contrario, le successive dichiarazioni della committente e del lavoratore, rese a distanza di un mese e volte a qualificare la presenza come favore amichevole, sono state ritenute immeritevoli di credito, in quanto le dichiarazioni rese “a caldo” sono più attendibili di quelle rilasciate successivamente.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha chiarito che l’obbligo di redazione del POS, ex art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, grava sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori in cantiere, anche se con meno di dieci addetti. Nel caso di specie, l’obbligo sussisteva non già per il titolare ma per il lavoratore impiegato in nero, la cui presenza imponeva la predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
Pertanto, la mancata redazione del POS configura una delle gravi violazioni elencate all’Allegato I del d.lgs. n. 81/2008 che legittimano l’adozione del provvedimento sospensivo. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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