Payback dispositivi medici 2015-2018: il versamento del 25% ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina l’estinzione dell’obbligazione e il difetto di interesse (TAR Lazio n. 12742 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025), della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. costituisce l’esito del giudizio di impugnazione dei provvedimenti di accertamento e ripartizione del payback allorché la società ricorrente dichiari di aver provveduto al versamento, restando assorbita ogni questione sulla legittimità degli atti impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 che certificava il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le linee guida ministeriali di attuazione, l’accordo Stato-Regioni del 2019 e la determinazione regionale che la inseriva tra le imprese tenute al ripiano per un importo di € 632.467,00.
Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di aver provveduto al versamento degli oneri di ripiano in favore delle Regioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. La norma prevede che l’integrale pagamento della quota del 25% determini l’estinzione dell’obbligazione per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Il difensore ha quindi dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, rilevando come la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 incida direttamente sull’oggetto del contendere. L’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano produce l’effetto estintivo dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
In ragione di tale effetto, la norma preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa al recupero degli oneri di ripiano. Il TAR ha sottolineato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non può che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla società ricorrente, che ha manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia di rito ha assorbito ogni questione relativa alla legittimità degli atti impugnati, che non sono stati esaminati nel merito.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti, valorizzando la peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia e la definizione in rito della stessa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.