Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di pagamento della Carta docente (TAR Piemonte n. 1021 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto il diritto al beneficio economico. Il termine per l’esecuzione decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvede entro un ulteriore termine. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico nell’ambito dei propri compiti istituzionali, resta compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto domanda di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato e dichiarato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Il Ministero resistente si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risulta contestato che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.

Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Quanto al compenso commissariale, il Tribunale osserva che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e vanno ritenute connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso resta compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della serialità della controversia e dell’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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