Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine dilatorio (TAR Piemonte n. 436 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, si applica anche all’esecuzione del giudicato. Decorso inutilmente tale termine e accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo esecutivo e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Questi, quando sia un dipendente pubblico, svolge funzioni connesse ai propri compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla corresponsione, in favore del ricorrente, della retribuzione professionale docenti per l’importo di euro 517,98. La sentenza, pubblicata il 23.10.2024, era stata notificata l’08.11.2024 ed era passata in giudicato.

Il ricorrente ha chiesto l’ordine all’Amministrazione di pagare le somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Ha poi accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Tale termine, osserva il Tribunale, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Sussiste, inoltre, l’inerzia dell’Amministrazione, non essendovi contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.

Ricorrono dunque i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. Il ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. La liquidazione è ridotta in considerazione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Infine, rilevata la serialità del contenzioso e la tendenza all’inottemperanza, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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