Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3087 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che impone all’amministrazione di mettere a disposizione del docente la carta docente, o altro strumento equipollente, è titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, l’inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza e giustifica la condanna alla completa esecuzione del giudicato entro il termine fissato dal giudice. A fronte dell’inadempimento allegato e non contestato, il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta, che opera senza diritto a compenso quando sia un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 12.04.2024, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2023/24, nel rispetto dei vincoli di legge.
La sentenza è stata notificata il 13.04.2024, ma l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 28.05.2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma che disciplina il rito dell’ottemperanza e rileva che il titolo azionato è divenuto definitivo, con attestazione di cancelleria del 28.05.2025.
Il Collegio verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito in legge 30/97 e s.m.i., entro cui le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento. Il termine è spirato senza esito.
Sul piano probatorio, la pretesa è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato dal ricorrente, l’amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. L’inottemperanza è dunque accertata.
Il Tribunale condanna pertanto l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sola sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario delegato, che adotterà gli atti necessari al mandato.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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