Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 85 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al titolo, anche quando questo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario del lavoro. La domanda è ammissibile quando la sentenza è rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., è stata notificata al soggetto soccombente e, alla data del ricorso, è infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. All’accoglimento consegue la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro indicata in epigrafe. Con quell’atto chiedeva la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento.
La sentenza azionata era stata pubblicata e notificata, ed era passata in giudicato. Non vi era contestazione sul fatto che l’amministrazione non vi avesse dato esecuzione. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Sussiste, inoltre, il requisito temporale: alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha contestato di essere rimasta inadempiente rispetto al giudicato.
All’accoglimento segue l’ordine di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio onera la parte ricorrente di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, con refusione del contributo unificato. Il Tribunale dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza su potenziali profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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