Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento delle spese (TAR Piemonte n. 87 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione del giudicato amministrativo deve dare prova del titolo esecutivo e dell’infruttuoso decorso del termine dilatorio. Accertata l’omessa ottemperanza, il TAR ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate. La nomina sin d’ora del Commissario ad acta è doverosa per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, con facoltà di delega e a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La parte ricorrente, dipendente scolastica, ha promosso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva liquidato somme in suo favore. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione soccombente ed era divenuto esecutivo senza essere appellato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente, opponendosi all’accoglimento del ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso risultava inoltre decorso, in modo infruttuoso, il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi era, del resto, contestazione sul fatto che l’Amministrazione avesse omesso di dare esecuzione al giudicato.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.
Nota della Redazione
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