Sanzione disciplinare militare per intervista non autorizzata su materie di servizio (TAR Abruzzo n. 311 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare che riveste cariche elettive in un’associazione professionale a carattere sindacale può manifestare il proprio pensiero solo nei limiti e nelle materie tassativamente indicate dall’art. 5 della legge n. 46/2022, restando esclusa ogni trattazione concernente l’ordinamento militare, le operazioni, il settore logistico-operativo e l’impiego del personale. Il rilascio di interviste a organi di informazione su argomenti attinenti al servizio richiede la preventiva autorizzazione gerarchica, a prescindere dalla circostanza che i fatti trattati siano già di dominio pubblico. L’annullamento d’ufficio del provvedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 1372 del d.lgs. n. 66/2010, non inficia l’intero procedimento né determina la nullità della successiva sanzione, sempreché il fatto contestato rimanga il medesimo e sia garantito il contraddittorio.
Il Fatto
Un Brigadiere dei Carabinieri, in servizio presso il Reparto Operativo — Nucleo Investigativo, nonché dirigente provinciale dell’associazione sindacale “Unarma”, rilasciava un’intervista televisiva a un’emittente locale. L’intervista verteva su infiltrazioni mafiose, misure interdittive antimafia e sicurezza pubblica nel territorio provinciale, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione al comando di appartenenza. All’esito del procedimento disciplinare, gli veniva irrogata la sanzione del rimprovero; il successivo ricorso gerarchico veniva rigettato. Il militare impugnava gli atti dinanzi al TAR, deducendo violazione della libertà sindacale e di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e CEDU, nonché vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. In riferimento al primo motivo, il Collegio ha escluso la lamentata lesione dei diritti sindacali: l’art. 5, comma 3, della legge n. 46/2022 (cd. legge Corda) esclude dalla competenza delle associazioni sindacali militari le materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni e al rapporto gerarchico-funzionale. L’intervista, riguardando accertamenti di polizia e certificazioni antimafia, concerneva notizie attinenti al servizio, estranee alle materie di competenza sindacale. La Corte ha precisato che l’art. 14 della stessa legge consente la manifestazione del pensiero solo nei limiti previsti dalla legge e nelle materie indicate dall’art. 5, sicché il rappresentante sindacale non gode di un regime derogatorio rispetto al comune militare. Nessuna rilevanza è stata attribuita alla circostanza che i fatti fossero già noti: per il pubblico ufficiale, la dichiarazione resa assume una portata diversa rispetto al cittadino comune e richiede pur sempre l’autorizzazione preventiva.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso il difetto di motivazione: il provvedimento sanzionatorio e il rigetto del ricorso gerarchico risultavano ampiamente motivati in ordine ai presupposti di fatto e alle violazioni contestate. Il terzo motivo è stato parimenti respinto: l’annullamento d’ufficio del primo provvedimento era avvenuto ai sensi dell’art. 1372 del d.lgs. n. 66/2010, per difformità della motivazione rispetto ai criteri dell’art. 1398, comma 2, lett. c), e comma 6, del COM, senza che ne derivasse l’invalidità dell’intero procedimento. Il Collegio ha infine escluso la lesione del diritto di difesa, atteso che il fatto contestato e quello sanzionato coincidevano e il quadro normativo era stato integralmente richiamato fin dall’atto di avvio. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite in euro 2.000,00.
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Nota della Redazione
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