Cessazione della materia del contendere per revisione prezzi pagata in corso di causa (TAR Puglia n. 554 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblico di servizi a esecuzione periodica o continuata rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che ricomprende sia le questioni concernenti l’an sia quelle relative al quantum della pretesa revisionale. La clausola di revisione periodica del prezzo, prevista dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nei contratti pubblici di servizi e forniture, prevalendo sulla disciplina generale dell’art. 1664 cod. civ.. Qualora, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta dal pagamento integrale intervenuto medio tempore, il ricorso è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli istituti scolastici, stipulava con il Liceo Statale Virgilio-Redi di Lecce un Ordinativo Principale di Fornitura e successivi atti aggiuntivi. Ritenendo maturato il diritto alla revisione prezzi dal 2018, la società proponeva ricorso per l’accertamento del diritto, l’annullamento del diniego all’istanza di revisione e la condanna al pagamento dell’importo complessivo di € 8.054,00 oltre IVA, nonché degli interessi moratori. Il Liceo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Consip S.p.a. si costituivano in giudizio.

Nelle more del giudizio, la società ricorrente comunicava che era intervenuto il pagamento di quanto richiesto e che il bene della vita era stato pienamente soddisfatto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affrontato la questione della giurisdizione, avendo il Presidente ravvisato la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’A.G.O. In proposito, il Tribunale ha affermato la giurisdizione esclusiva dell’adito giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., come chiarito anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025 e dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ha ormai portata ampia e generale, superando il tradizionale orientamento che riservava al giudice ordinario le questioni di quantificazione del compenso.

Il Collegio ha quindi richiamato la natura imperativa dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che impone una clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, riproducendo l’art. 6, quarto comma, della legge n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della legge n. 724/1994. Tale disciplina prevale su quella generale dell’art. 1664 cod. civ., con la conseguente nullità delle clausole che prevedano, anche in forma indiretta, un’alea a danno dell’appaltatore.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente aveva dichiarato, con memoria del 14 aprile 2025, l’avvenuto pagamento integrale di quanto richiesto. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 823 del 2024, il Collegio ha precisato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito quando la successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, in modo pieno e irretrattabile, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di lite, considerata la peculiarità e complessità della controversia, anche in ragione dei profili di giurisdizione risolti solo a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata.

Nota della Redazione

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