Equo indennizzo e sindacato sul giudizio tecnico del Comitato di verifica (TAR Piemonte n. 1424 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile dal giudice amministrativo entro limiti ristretti, ravvisabili solo in presenza di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. Il sindacato giurisdizionale non può tradursi in un autonomo accertamento del nesso causale tra patologia e fatti di servizio, poiché tale valutazione è riservata all’organo tecnico. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio postula la prova di specifiche condizioni di impiego eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non essendo sufficiente il fisiologico disagio connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il parere del Comitato non è contestabile sulla base di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, membro in quiescenza del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la sua istanza di erogazione dell’equo indennizzo ai sensi del d.p.r. 29/10/2001 n. 461. Egli lamenta di soffrire di uno stato ansioso depressivo, insorto per il servizio prestato presso la sala regia di un istituto penitenziario e per la prolungata esposizione a campi magnetici ad alta frequenza, oltre allo svolgimento di mansioni aggiuntive.

La patologia era stata diagnosticata dal Centro Ospedaliero Militare e ascritta alla Categoria A/8 della tabella allegata al d.p.r. 30/12/1981 n. 834, con declaratoria di inidoneità permanente al servizio. Il Comitato di Verifica aveva invece escluso la dipendenza della patologia dal servizio, in ragione dell’incerta eziologia della sindrome depressiva e del mancato svolgimento di mansioni esorbitanti. L’Amministrazione, vincolata al parere, ha respinto l’istanza; da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto perimetrato l’ampiezza del proprio sindacato. Il giudizio del Comitato di verifica non è una mera valutazione medico-legale, ma una valutazione complessa in cui confluiscono la scienza medica e considerazioni sul tipo di servizio prestato. Ne consegue che il giudice amministrativo non accerta autonomamente il nesso di causalità, ma verifica solo la congruità e la sufficienza del giudizio di non dipendenza, cioè l’esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni tratte.

Il Tribunale richiama in proposito la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. II, n. 1301 del 2024 e del Cons. Stato, Sez. IV, n. 4049 del 2012, per cui è escluso che il parere possa essere contestato sulla base delle difformi conclusioni dei sanitari compulsati dalla parte.

Nel merito, la Corte condivide la premessa del Comitato: non vi è prova che il ricorrente sia stato adibito a mansioni diverse da quelle proprie della qualifica. Lo svolgimento di prestazioni aggiuntive risulta solo dal rapporto informativo, che menziona anche attività di centralinista. La ricezione e lo smistamento delle telefonate non sono però qualificabili come mansioni eccezionali o esorbitanti, né risultano di gravosità tale da assumere efficacia causale sulla patologia.

Il Collegio ribadisce quindi che il riconoscimento della causa di servizio esige la prova di specifici episodi gravosi, mentre i comuni disagi, le fatiche e i momenti di stress costituiscono fattore di rischio ordinario della singola tipologia di prestazione (richiamati Cons. Stato, Sez. II, n. 3718 del 2022 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8073 del 2023). Un’attività sia pure impegnativa non è ex se concausa, ove non emerga quel surplus di fattori costituenti rischio specifico. Il ricorrente ha mancato di dimostrare tali condizioni.

Quanto alle censure attoree, esse non rispecchiano appieno la motivazione del Comitato, incentrata sull’incerta eziopatogenesi della depressione, a fronte della quale la dipendenza da causa di servizio impone situazioni ad eccezionale impatto psico-emotivo, nella specie né dedotte né dimostrate. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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