Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Veneto n. 233 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza n. 799/2024, pubblicata l’11 dicembre 2024, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di € 2.000,00.

La sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione il 24 gennaio 2025 ed è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta, la ricorrente chiede l’attivazione della stessa con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Verifica quindi i presupposti processuali. La sentenza da ottemperare è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Essendo circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio. Nomina altresì, sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordine e il pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

È invece respinta la domanda di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario. Il Collegio richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che, pur riconoscendo l’astratta ammissibilità dell’istituto, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, con riferimento alle difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio. Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna. Rileva inoltre che l’esecuzione comporta un procedimento complesso che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e che il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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